Pubblicato il 08 Ottobre 2018

Interpello 7/2018 requisiti dei soggetti formatori corsi in e-learning

Interpello 7 2018 requisiti dei soggetti formatori corsi in e-learning

Non è possibile erogare corsi di sicurezza sul lavoro in modalità e-learning se non si possiedono i requisiti di soggetto formatore (punto 2 allegato A) che per comodità alleghiamo.

Questa in estrema sintesi la risposta dell’interpello 7 2018.

In pratica l’accordo Stato Regioni del 7/7/2016 (quello sulla formazione degli RSPP/ASP) ha modificato l’allegato I dell’accordo del 21/12/2011 in modo sostanziale, sostituendolo con l’allegato II e introducendo un requisito del soggetto formatore che prima non c’era..

I corsi Lisa Servizi sono regolari, essendo Lisa Servizi soggetto Accreditato presso la Regione Veneto

Scarica l’interpello 7/2018  

Ecco l’elenco dei soggetti formatori per possono erogare corsi in modalità e-learning.

 

  1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

  1. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
  2. gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
  3. le Università;
  4. le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
  5. le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
  6. l’INAIL;
  7. il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
  8. l’amministrazione della Difesa;
  9. le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • Ministero della salute;
  • Ministero dello sviluppo economico;
  • Ministero dell’interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
  • Formez;
  • SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione);
  • le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
  • i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
  • gli ordini e i collegi professionali.

 

Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, in sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell’articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008.

 

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