Pubblicato il 27 Gennaio 2023

Incarico e verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico

Incarico e verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico.

I chiarimenti del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con la pubblicazione della delibera n.7 e della Circolare n.9 pone chiarimenti sul ruolo del Responsabile Tecnico. Le disposizioni di seguito elencate sono in vigore dal 3 dicembre 2022, data di pubblicazione in GU del comunicato.

Dispende dalle verifiche di idoneità di RT

Viene dispensato dalla verifica d’idoneità e dall’aggiornamento il Legale Rappresentante dell’Impresa che al momento di presentazione della domanda:

  • Negli ultimi 5 anni ha ricoperto contemporaneamente il ruolo di RT e Rappresentante Legale dell’impresa;
  • Nei 20 anni prima ha ricoperto il ruolo di RT nel settore di attività in oggetto all’iscrizione (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto).

Le disposizioni specificano inoltre che il Legale Rappresentante è dispensato dallo svolgimento delle verifiche solo per lo svolgimento del ruolo di RT presso l’impresa che egli rappresenta.

Modalità di richiesta di dispensa dalle verifiche

In attesa dell’avvio delle nuove procedure telematiche l’inoltro della richiesta di dispensa dalle verifiche dovrà essere inviata via PEC alla Sezione Regionale dove l’impresa ha la sede legale. Per presentare la domanda di dispensa dalla verifica dovrà essere compilato il modello presente nell’Allegato A della delibera n.7 corredato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà presenti nell’allegato B.

In caso di perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche, l’impresa dovrà darne comunicazione entro 30 giorni alla Sezione Regionale, come previsto al comma 1 art.18 DM 120/2014 e art.2 comma 1 della deliberazione n.1/2020.

Requisiti del RT per il Trasporto di Rifiuti Speciali Pericolosi e non Pericolosi

Il responsabile tecnico che ricopre questo ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (cat.5) è idoneo anche al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (cat.4) purché gli anni di esperienza richiesti per svolgere l’incarico di RT cat.4 non siano superiori a quelli previsti dalle classi di appartenenza della cat.5.

Affiancamento al RT

L’esperienza acquisita attraverso il periodo di affiancamento è valida solo per la categoria d’iscrizione dell’impresa a prescindere dalla classe d’iscrizione nella quale l’impresa stessa è iscritta. L’esperienza maturata nella categoria 4 è valida anche per la categoria 5. 

Nel caso di cambiamento del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari del periodo di affiancamento l’impresa ha 30 giorni per darne comunicazione alla Sezione provinciale o regionale utilizzando l’allegato B della delibera n.7/2022. La comunicazione ha lo scopo di esprimere la volontà del dipendente e dell’impresa a proseguire il periodo di affiancamento. Al termine di questo periodo l’affiancamento è sospeso e resta valido il periodo maturato.

Al termine del periodo di affiancamento il dipendente, ai fini dell’assunzione dell’incarico di RT, dovrà aver concluso il periodo di affiancamento e dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai sensi dell’allegato A della delibera 7/2022.

Il “dipendente” è definito tale secondo la normativa vigente in materia e nei casi specificati dall’all.2 della Delibera n.2 del 2017 .

Come viene calcolato il periodo di affiancamento?

Il calcolo dell’esperienza maturata tiene in considerazione la data di comunicazione dell’inizio del periodo di affiancamento che, come da Delibera, viene trasmessa alla Sezione regionale in via preventiva.

Modalità della verifica di idoneità del RT

Come disposto dalla delibera n.4 del 2019 il candidato può iscriversi ad un massimo di 3 moduli nella stessa sessione di verifica.

Nel caso di verifica iniziale tale verifica è costituita da un modulo obbligatorio generale e da almeno un modulo specialistico che devono essere superati contemporaneamente

Per quanto riguarda invece le verifiche di aggiornamento queste dovranno essere costituite da un modulo obbligatorio generale e da almeno un modulo specialistico, questi devono essere superati separatamente ma entro la data di scadenza delle rispettive validità.

Responsabili Tecnici con incarichi al 16 ottobre 2017

Le disposizioni transitorie indicano infine che i Responsabili Tecnici con incarichi al 16 ottobre 2017 mantengono l’idoneità conservata per la categoria e la classe di iscrizione o oggetto delle domande presentate entro tale data. Questa condizione è valida a prescindere dalle variazioni che intervengono nell’iscrizione dell’impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell’incarico fino al 16/10/2023, data di termine del periodo transitorio.

Il RT che alla data dell’entrata in vigore della delibera n.6/2017 ricopre il ruolo di responsabile tecnico cat.5 può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo per il trasporto dei rifiuti categoria n.4 purché gli anni di esperienza richiesti per la cat.4 non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della cat.5.

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