Pubblicato il 19 Ottobre 2020

DPCM 18 Ottobre 2020 formazione sicurezza: cosa cambia

DPCM 18 Ottobre 2020 formazione sicurezza: cosa cambia

Potremmo dire subito che non cambia nulla ma è meglio argomentare.

Il DPCM del 18 Ottobre 2020 è stato emanato solo pochissimi giorni dopo il DPCM 13 Ottobre 2020. Ha apportato alcune modifiche e restrizioni per alcune attività, ma non ha modificato l’impianto del DPCM del 13 Ottobre 2020 che contiene tra gli allegati anche l’“Allegato 9 Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”.

Le linee guida della Conferenza Stato Regioni sono suddivise in tipi di attività mediante schede tecniche che rappresentano il protocollo per quella specifica attività.

Tra queste troviamo anche la scheda relativa alla formazione professionale.

Nella scheda della formazione professionale troviamo il seguente testo:

“Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: nell’elenco troviamo anche “percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;”

 

DPCM 18 Ottobre 2020 formazione sicurezza

Il protocollo vero e proprio, ovvero l’insieme delle misure tecniche e organizzative per ridurre il contagio, cui si ispira il protocollo di Lisa Servizi è il seguente:

  • Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.
  • Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in aula o alla sede dell’attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C.
  • Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all’attività, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l’utilizzo frequente.
  • Mantenere l’elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.
  • Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
  • Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
  • Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o indossando la mascherina.

Presso gli Istituti e gli Organismi Formativi titolari dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):

  • al pari delle scuole secondarie statali, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticità; assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria;
  • nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attività in condizione di staticità e in tutte le situazioni in movimento sarà necessario assicurare l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività;
  • la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
  • Le medesime disposizioni sull’uso della mascherina indicate per i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono estese anche agli adulti frequentanti i diversi percorsi di formazione professionale (IFTS, ITS, formazione permanente e continua).
  • Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
  • Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti.
  • Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
  • Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

Il DPCM del 18/3/2020 afferma che “Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.”

A nostro avviso il riferimento al documento Inail è un errore. Si tratta di un documento che classifica il rischio delle varie attività suddivise in Ateco ad Aprile 2020 (cioè un’era geologica fa, se prendiamo a riferimento i contagi), che era stato realizzato per decidere quali attività potevano essere aperte con priorità in base al rischio. Nello stesso documento non troviamo indicazioni puntuali e precise come nell’allegato 9 del DPCM del 18/3/2020 che per inciso è attualissimo.

Ricordo che essendo le linee guida della Conferenza Stato Regioni inserite all'interno dei DCPM hanno valore di legge.

Ricordiamo che la Regione Veneto ha pubblicato l'ordinanza numero 141 del 17 ottobre 2020 che stabilisce:

"E’ autorizzato lo svolgimento delle attività di seguito indicate nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 9 del DPCM 13.10.2020, fatto salvo quanto di seguito precisato:..

q) formazione professionale;"

Riccardo Borghetto

 

 

 

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