Bozza di accordo Stato Regioni sulla formazione in ambito sicurezza
Prime considerazioni sulle Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi
di Ing. Riccardo Borghetto, Amministratore Unico Lisa Servizi
Nella bozza di nuovo accordo viene dato molto spazio alle indicazioni metodologiche per la progettazione dei corsi.
Il tutto viene inquadrato in logica PDCA (Plan, Do, Check, Act).
Ogni soggetto formatore deve avere delle risorse minime per i corsi in aula e delle risorse specialistiche per i corsi in video conferenza sincrona (VCS) ed e-learning (asincrona). I corsi con presenza di più di 10 lavoratori devono prevedere la presenza del tutor d’aula.
Tra le metodologie attive viene citata anche la realtà aumentata e le realtà virtuale, nonché i simulatori, e la gamification, ma viene chiarito che “Il ricorso alla realtà virtuale o aumentata non sostituisce la parte pratica relativa ai corsi di cui ai punti 7 e 8 del presente accordo”.
Progetto formativo
Viene definito in modo dettagliato il contenuto del progetto formativo.
Visto che ormai, dopo il Covid, molti corsi si svolgono in video conferenza sincrona e asincrona vengono dettagliati i requisiti delle piattaforme e dei tecnici addetti alle piattaforme.
Corsi in modalità e-Learning
Ora tutti i corsi rischi specifici relativi ai lavoratori possono essere effettuati in modalità e-learning. Sono consentiti in modalità e-learning anche i corsi dirigenti e datori di lavoro.
Verifica di apprendimento
Viene introdotta la verifica di apprendimento anche per i lavoratori mediante test con almeno 30 domande, di cui almeno il 70% di risposte corrette.
Per la verifica di efficacia della formazione, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa si può utilizzare una checklist comportamentale. Questo per misurare i comportamenti sicuri implementando quello che le aziende dotate di Behavior Based Safety hanno già.
Vigilanza
È prevista la vigilanza non solo sulle aziende, ma anche sui soggetti formatori, per verificare documentalmente il possesso dei requisiti e documenti.
È previsto inoltre la comunicazione di attivazione dei corsi di formazione mediante infrastruttura telematica.
Entrata in vigore
Una volta entrato in vigore tutti i vecchi accordi sulla formazione sono abrogati, come pure l’allegato XIV sulla formazione dei CSE/CSP.
Per 12 mesi dall’entrata in vigore si possono erogare corsi nel rispetto della precedente normativa.
Entro 12 mesi devono essere effettuati i corsi per datori di lavoro.
Per leggere gli articoli precedenti:
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Bozza di accordo Stato Regioni sulla formazione in ambito sicurezza prime considerazioni parte 1
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Bozza di accordo Stato Regioni sulla formazione in ambito sicurezza prime considerazioni parte 2
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