Bozza di accordo Stato Regioni sulla formazione in ambito sicurezza:
Prime considerazioni sull’organizzazione generale.
Di Ing. Riccardo Borghetto
Ho avuto modo di leggere la bozza di Accordo Stato Regioni che regolamenta la formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro e che doveva essere emanato entro il 30 Giugno 2022.
Quella che ho in mano è una bozza, un documento che potrebbe essere ristrutturato, ma vista la rilevanza delle modifiche possibili ho ritenuto utile effettuare la presente analisi. Queste prime considerazioni riguardano l’organizzazione generale, nel prossimo articolo vedremo i corsi di formazione e i relativi aggiornamenti.
Dico subito che è fatto bene, finalmente semplifica e unisce in una visione unica i precedenti accordi, facendo sintesi. Di seguito vi segnalo le modifiche più rilevanti (per quanto riguarda l’organizzazione generale) rispetto all’Accordo Stato Regioni oggi in vigore.
Soggetti formatori
Sono quelli istituzionali (più o meno sono quelli di prima), i soggetti accreditati (che però devono avere maturato almeno 3 anni di esperienza nel settore specifico), e gli Organismi Paritetici, le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per i corsi lavoratori, preposti e dirigenti è necessario l’accreditamento Regionale, ma non l’esperienza di 3 anni del soggetto formatore, se accreditato. Il requisito dell’accreditamento non è necessario per i corsi erogati direttamente dal Datore di lavoro ai propri dipendenti.
Organismi paritetici e repertorio
Sono soggetti formatori gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/200 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo. Inoltre, sono soggetti formatori le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori che compongono gli organismi paritetici inseriti nel suddetto repertorio. Ad oggi (Settembre 2023) ci sono ben pochi organismi paritetici.
Collaborazione tra enti di formazione
Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.
“Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.”
Queste ultime due righe introducono un fortissimo cambiamento rispetto alla situazione attuale. Oggi vi sono centinaia di associazioni datoriali, sindacali, organismi paritetici che “vendono” attestati, cioè commerciano il diritto a rilasciare attestati a qualunque organizzazione non ne abbia già i requisiti. Basta un contratto a titolo oneroso. Se verrà approvato il testo, questo non sarà più possibile, a meno di fantasie che in Italia sono sempre possibili.
Anche nella versione del 7 luglio 2016 vi era un’indicazione relativa alle “strutture formative di diretta emanazione”, ora viene chiarito il senso di questo termine. Lisa Servizi ha sempre pensato che il significato vero fosse quello ora definito nella bozzaoni, e questo in controtendenza con altri enti di formazione e associazioni. Se questa impostazione verrà mantenuta molti soggetti formatori non potranno più operare e molte associazioni non potranno vendere attestati.
Organizzazione dei corsi
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Sarà necessario, per ogni singolo corso, redigere un progetto formativo con contenuti minimi;
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Si abbassa il numero massimo di partecipanti in singolo corso in aula (o video conferenza sincrona VCS) da 35 a 30;
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Si abbassa da 1:6 a 1:5 il rapporto tra istruttori ed allievi per i corsi con componente pratica; Questa voce da sola farà aumentare di circa il 20% il costo delel prove pratiche.
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Tutti i registri e gli aspetti formali sono possibili in modalità digitale;
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Viene ribadito che gli attestati hanno validità su tutto il territorio nazionale. Vedremo se questo punto sarà rispettato in tutte le Regioni.
Nel prossimo articolo approfondiremo Bozza di accordo Stato Regioni sulla formazione in ambito sicurezza: prime considerazioni sui corsi di formazione e i relativi aggiornamenti.
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