Pubblicato il 26 Gennaio 2024

Ambienti sospetti di inquinamento o confinati: chiarimenti dell'INL sull'obbligo di certificazione dei contratti

Ambienti sospetti di inquinamento o confinati: chiarimenti dell'INL sull'obbligo di certificazione dei contratti

Con la nota n. 694 del 24 gennaio 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha voluto rispondere ad alcune richieste di chiarimento in ordine all’obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto.

Il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 ha introdotto alcune disposizioni finalizzate a qualificare le imprese ed i lavoratori operanti in tali ambienti e ha previsto, quale requisito obbligatorio, la “presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati.

lavoratore di spalle con caschetto davanti a spazio confinato in mano ha una checklist

 

Quindi quando vanno certificati i contratti?

  • Qualora l’impresa decida di utilizzare personale assunto con tipologie contrattuali o di appalto differenti dal contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; 

  • Nel caso in cui l’impiego del personale avvenga in forza di un contratto di appalto, occorrerà certificare i relativi contratti di lavoro del personale utilizzato dall’appaltatore – ancorché siano contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato – ma non certificare anche il contratto “commerciale” di appalto.

​L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce infine che:

  • Tali certificazioni potranno essere utilizzate dall’appaltatore per tutta la durata dei rapporti di lavoro cui si riferiscono, a prescindere dalla circostanza che la certificazione sia stata effettuata in occasione di uno specifico appalto;

  • L’individuazione dell’organo di certificazione cui far riferimento è:

  1. Il luogo in cui è svolta l'attività, qualora ci si rivolga ad un soggetto che ha una competenza territoriale (Ispettorato del lavoro, Province, Consigli provinciali dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Enti bilaterali regionali o provinciali);
  2. Nel caso in cui ci si rivolga alle Università o alle Fondazioni Universitarie non c’è un problema di competenza territoriale, potendo tali organi certificare in ambito nazionale.

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