Violazioni della sicurezza sul lavoro e sospensione attività
Il Decreto Legge 146/2021, entrato in vigore il 22 Ottobre, introduce alcune novità sulle violazioni della sicurezza sul lavoro e sospensione attività (in particolare nel Capo III).
La nuova norma inasprisce le pene per le aziende che non rispettano le norme di salute e sicurezza sul lavoro e/o che presentano un’eccessiva percentuale di lavoratori in nero.
Quali sono le nuove sanzioni? Chi può sospendere l’attività e quando? Leggi l’articolo per scoprirlo.
Violazioni della sicurezza sul lavoro e sospensione attività: chi può sospenderla e quando?
L’attività può essere sospesa dall’ispettorato nazionale del lavoro nel momento in cui, durante un controllo, registra che più del 10% dei lavoratori presenti sta operando senza un regolare contratto (o una comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro)
L’attività può essere sospesa altresì nel caso in cui si registrino gravi violazioni delle norme di salute e sicurezza sul lavoro.
Il blocco dell’attività può essere imposto a partire dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo al controllo eccetto nel caso in cui le violazioni registrate in ambito salute e sicurezza sul lavoro possano generare un grave rischio imminente per la salute del lavoratore impegnato nella stessa.
Va specificato che il blocco dell’attività va applicato alla sola attività nell’ambito della quale è stata registrata la violazione e potrà essere revocato in caso di:
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Regolarizzazione dei lavoratori che prestavano lavoro in nero;
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Ripristino delle regolari condizioni di salute e sicurezza sul lavoro;
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Rimozione delle conseguenze pericolose della violazione elencate all’interno dell‘allegato 1;
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Per lavoratori non regolari attraverso il pagamento di una somma aggiuntiva di 2500€ (se il numero di tali lavoratori è inferiore o pari a 5) o 5000€ (se il numero di tali lavoratori è superiore a 5);
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Pagamento della cifra dovuta per la violazione per gli importi indicati nell’allegato 1.
Per quanto riguarda le cifre di questi ultimi 2 punti, inoltre, la sanzione è raddoppiata nel caso in cui nei 5 anni precedenti l’irregolarità registrata l’azienda sia stata sottoposta a provvedimento di sospensione.
Violazioni della sicurezza sul lavoro e sospensione attività: le sanzioni
In riferimento alle sanzioni va segnalato che all’interno dell’allegato 1 del Decreto Legge, si trova una tabella riassuntiva che raccoglie diverse fattispecie di violazioni e le conseguenti sanzioni economiche.
Oltre a queste, il datore di lavoro che non rispetti lo stop all’attività e punibile con l’arresto fino a sei mesi in caso di violazioni in ambito salute e sicurezza sul lavoro, o con un arresto dai 3 ai 6 mesi in caso di rapporti di lavoro irregolari (questa sanzione può tuttavia essere sostituita dal pagamento di un’ammenda di importo compreso tra i 2.500€ e i 6.400€).
Nel caso di sospensione dell’attività questa sanzione può essere revocata a fronte del pagamento immediato del 20% della somma totale dovuta (il restante dell’importo dev’essere versato entro 6 mesi dalla revoca maggiorato del 5%).
Riferimenti Normativi
- Decreto Legge 146/2021;
- Allegato 1 del Decreto Legge 146/21;
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