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Valutazione del rischio elettrico e fulminazione

Valutazione del rischio elettrico e fulminazione

Al rischio elettrico in generale e specificatamente alla valutazione del rischio elettrico è dedicato il Titolo III del D. Lgs. 81/08.

La struttura del Titolo III del D. Lgs. 81/08 è il seguente:

  • art 80: Obblighi del Datore di lavoro ove all’articolo si parla esplicitamente di valutazione del rischio elettrico;
  • art 81: requisiti di sicurezza (di fatto il rinvio alle norme tecniche per la conformità dei materiali, della progettazione e installazione;
  • art 82: Lavori sotto tensione: articolo che vieta i lavori sotto tensione se non rispettando particolari procedure di lavoro e qualificazione degli addetti;
  • art 83: Lavori in prossimità di parti attive (distanze di sicurezza);
  • art 84: valutazione del rischio di fulminazione (con riferimento alle norme tecniche);
  • art 85. Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature;
  • art 86: Verifiche e controlli (rimando al DPR 462/2001).

Altri riferimenti applicabili nel D.lgs 81/08 sono:

Articolo 22 – Obblighi dei progettisti

Articolo 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

Articolo 24 – Obblighi degli installatori

Altri riferimenti al rischio elettrico li troviamo su altre norme di carattere volontario (normativa tecnica) come:

  • CEI 11-27 EDIZIONE IV del 2014 e CEI 50110-1 Edizione III del 2014
  • CEI 11-48 che definisce il rischio elettrico
  • NFA 70E e IEEE 1584-2002 (per la prevenzione dell’arco elettrico-arc flash)

valutazione del rischio elettrico lavori elettrici

Metodologia di valutazione del rischio elettrico

Da anni gli ingegneri di Lisa Servizi (ingegneri elettrici/elettronici con >20 anni di specifica esperienza nel settore) hanno sviluppato una metodologia per la valutazione del rischio elettrico.

L’individuazione del rischio elettrico passa per l’individuazione dei fattori di rischio elettrico:

fattori di rischio elettrico da azione diretta

  • contatti diretti (contatto con parti attive in tensione);
  • contatti indiretti (contatto con masse in tensione a causa di un guasto);
  • contatti con masse estranee (rischi per tensioni trasferite e con gradienti di potenziale pericolosi);
  • contatti con parti soggette a tensioni indotte o a sovratensioni di origine atmosferica.

fattori di rischio da azione indiretta

  • esposizione ad archi elettrici;
  • esposizione ad eventi dannosi originati da sovraccarichi quali esplosioni, incendi, temperature elevate, sostanze pericolose rilasciate da condutture o serbatoi perforati da correnti vaganti, ecc.;
  • incidente originato da comportamenti anomali conseguenti a scossa elettrica di per sé non dannosa;
  • esposizione ai campi elettromagnetici;
  • infortuni meccanici o di altra natura causati da disfunzioni dell’impianto o di componenti elettrici;
  • mancanza di illuminazione di sicurezza.

Quindi per poter individuare complessivamente, i fattori di rischio elettrico occorre valutare almeno:

  • la geometria dell’impianto;
  • il valore delle tensioni di esercizio presenti sull’impianto;
  • l’esistenza della protezione dai contatti diretti (integrità degli isolanti, gradi di protezione degli involucri, esistenza di barriere, distanziamenti ed ostacoli, ecc.);
  • l’esistenza della protezione dai contatti indiretti (corretta realizzazione dei sistemi di protezione sia per interruzione della alimentazione che senza interruzione della alimentazione, integrità dei conduttori di protezione, ecc.);
  • l’esistenza delle connessioni equipotenziali, se necessario;
  • l’esistenza della protezione contro gli effetti termici;
  • l’esistenza della protezione contro le sovracorrenti e le sovratensioni.
  • i valori delle correnti di cortocircuito;
  • la corretta conduzione dell’impianto (esistenza di procedure e/o mezzi idonei, presenza di persone esperte, ecc.);
  • la possibilità di errori di manovra per errata identificazione dei circuiti;
  • l’esistenza di procedure per la messa in sicurezza dell’impianto.

La valutazione della conformità degli impianti elettrici per la valutazione del rischio elettrico

Tra gli elementi di valutazione del rischio elettrico vi è sicuramente la conformità, ovvero è la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge, ossia la realizzazione degli impianti secondo la “regola dell’arte” che deve essere correttamente documentata.

Tra gli elementi relativi alla conformità degli impianti che il tecnico Lisa Servizi verifica:

  • verifica che l’impianto elettrico sia progettato ed installato a regola d’arte, cioè nel rispetto dalla normativa applicabile. Questo avviene verificando la documentazione relativa al progetto e le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori o facendo periziare l’impianto (richiedendo il rilascio della dichiarazione di rispondenza DIRI ai sensi del D.M. 37/08);
  • Verifica che sia stata effettuata la valutazione del rischio di fulminazione secondo la norma CEI EN 62305-2 e  gli edifici risultino protetti dalle scariche atmosferiche (art. 84 del D.Lgs. 81/08), ovvero dotati di idonei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • Presenza di un contratto o attività di regolare manutenzione all’impianto elettrico, un programma di controlli preventivi tenendo conto delle disposizioni tecniche e legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature elettriche, la presenza di registrazioni che comprovano l’effettuazione della manutenzione all’impianto elettrico;
  • Documentazione che attesti la regolarità delle verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01 all’impianto elettrico.

Categorie di rischio nella metodologia di valutazione del rischio elettrico.

Lisa Servizi distingue tra:

Rischio elettrico degli utilizzatori

Cioè il rischio degli utilizzatori non professionali, che appunto “utilizzano” l’impianto elettrico nella loro attività ordinaria, che può esporre ad un rischio elettrico generico. Devono essere formati ad utilizzare in sicurezza un impianto che è già “a norma”.

Il rischio elettrico degli “addetti ai lavori”

Si tratta degli addetti ai lavori elettrici, persone che debbono essere specificamente formate, addestrate e qualificate prima di poter operare, come previsto dalla norma CEI 11-27 del 2014). Tali addetti devono fare anche attività di installazione, modifica, manutenzione degli impianti. Sono esposti a livelli di rischio elettrico molto alti, per cui devono operare seguendo rigide procedure di lavoro e utilizzare DPI di terza categoria.

Gli addetti ai lavori elettrici, secondo la nuova norma CEI 11-27 (IV Edizione 2014) sono qualificati in:

  • Responsabile dell’impianto elettrico (URI)
  • Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL).
  • Preposto alla conduzione del lavoro (PL)
  • Persona esperta ai lavori elettrici (PES)
  • Persona avvertita ai lavori elettrici (PAV)
  • Persona idonea ai lavori elettrici (PEI)

La norma CEI 11-27 stabilisce i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normativa e di sicurezza, nonché di capacità organizzativa e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle persone esperte, avvertite e/o idonee ad effettuare in sicurezza lavori sugli impianti elettrici.

Lisa Servizi organizza corsi ai sensi della norma CEI 11-27 IV edizione.

Nell’ambito della procedura per la valutazione del rischio elettrico si dovrà entrare nel merito della formazione e qualificazione di tutte le figure sopra indicate e nello specifico che:

a) i lavoratori (tutti) siano formati e addestrati sul rischio elettrico (vedi corsi sui rischi specifici)

b) gli addetti ai lavori elettrici siano tutti formati e addestrati secondo la norma CEI 11-27 IV edizione e abbiano frequentato i corsi di aggiornamento.

c) i lavoratori addetti ai lavori elettrici siano formalmente qualificati ai sensi della norma CEI 11-27 IV edizione dal datore di lavoro per le specifiche attività effettivamente svolte dagli stessi;
d) i lavoratori addetti ai lavori elettrici dispongano di specifiche procedure di lavoro per prevenire il rischio elettrico;
e) i lavoratori addetti ai lavori elettrici siano dotati ed addestrati ad utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali idonei e regolarmente verificati.

Ricordiamo che Lisa Servizi è ente di formazione accreditato in Regione Veneto e organizza corsi ai sensi della norma CEI 11-27 V edizione.

valutazione del rischio elettrico

Valutazione rischio fulminazione CEI EN 62305-2

La norma tecnica per effettuare la valutazione rischio fulminazione (previsto dal D.lgs 81/08) è  la CEI EN 62305-2.

valutazione rischio fulminazione

Come stabilito dalla circolare INAIL , nei luoghi di lavoro “la valutazione rischio di fulminazione, eseguita con la versione precedente delle norme CEI, va rivalutata come richiesto dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. (artt. 17 e 84), essendo in vigore dal  primo marzo 2013 la nuova norma CEI EN 62305-2”.

La valutazione del rischio in questo caso ha come obiettivo la quantificazione del pericolo al quale sono esposti gli edifici, e i loro contenuti, in caso di una fulminazione diretta e indiretta. L’applicazione della norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) garantisce lo stato dell’arte del progetto di protezione contro i fulmini.

Le sanzioni nei confronti del Datore di lavoro che non adempie all’aggiornamento della valutazione sono stabilite dall’art 29 comma 3 e sono comprese tra 2000 e 4000€.

Lisa Servizi effettua valutazione rischio fulminazione.

Per informazioni e preventivi contattare commerciale@lisaservizi.it.

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Lisa Servizi è un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto in ambito di Formazione Continua, e offre formazione di alto livello attraverso la business unit dedicata, che propone corsi interaziendali a catalogo, corsi aziendali personalizzati, e-learning e training su campi prove.

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