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Pubblicato il 06 Agosto, 2017

Sostituzione maniglioni antipanico

Sostituzione maniglioni antipanico

Con il D.M. 3 novembre 2004: “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio”, era stata sancita la necessità che i maniglioni antipanico installati nelle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ottenimento CPI) fossero conformi alla UNI EN 179 o alla UNI EN 1125 a seconda della destinazione e delle condizioni di utilizzo dei locali.

Di fatto , tutti i maniglioni antipanico precedentemente installati, dovevano essere sostituiti con analoghi muniti di marcatura CE in occasioni di rotture, cambio delle porte o comunque entro 6 anni dalla data di emanazione del decreto, ovvero, essendo entrato in vigore il 16 febbraio 2005, la scadenza è per il 16 febbraio 2011.

Scarica il DM 3 Novembre 2004
 

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