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Cos’è il rischio biologico

Il rischio biologico è la possibilità di contrarre una malattia, determinata da un microrganismo che si introduce, si diffonde e provoca effetti nocivi in un organismo vivente, e in seguito, tramite l’ambiente circostante, può penetrare in altri organismi.
Il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. al Titolo X “Esposizione ad agenti biologici”, Capo II “Obblighi del datore di lavoro”, art. 271 definisce le modalità e i parametri con cui questo tipo di rischio deve essere valutato dal datore di lavoro nel rispetto dell’art. 28, commi 1 e 2.

rischio biologico

Valutazione del rischio biologico

Il testo Unico D.lgs 81 del 2008 afferma che il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all’art. 17, comma 1, deve tenere conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

  • Della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall’allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all’art. 268, commi 1 e 2;
  • Dell’informazione sulle malattie che possono essere contratte;
  • Dei potenziali effetti allergici e tossici;
  • Della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all’attività lavorativa svolta;
  • Delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
  • Del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Il datore di lavoro, inoltre, deve rilevare se il rischio biologico è legato ad un uso deliberato dell’agente biologico oppure se è collegato solo ad una potenziale esposizione al microrganismo.

Devono essere applicati i principi di buona prassi microbiologica, ed, in relazione ai rischi accertati, adottate le misure protettive e preventive adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

Quando va aggiornata la valutazione del rischio biologico?

La valutazione del rischio biologico deve essere aggiornata, in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione.

I servizi offerti in materia di rischio biologico sono:

  • consulenza per la corretta gestione degli agenti biologici presenti nel ciclo produttivo o con esposizione potenziale
  • verifica delle procedure in atto conformi alla normativa
  • analisi della conformità dei processi per ridurre il rischio biologico
  • analisi ambientale (in partnership con laboratorio accreditato)
  • formazione dei lavoratori sulla problematica agente biologico
  • definizione di un piano di miglioramento
  • implementazione di procedure di sistema per la gestione della problematica del rischio biologico

Lisa Servizi offre una valutazione del rischio biologico altamente personalizzata, con metodi di valutazione del rischio biologico specifici in base al processo produttivo e al tipo di esposizione presente.

 

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