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Pubblicato il 28 Luglio, 2017

Scadenza rapporti resistenza al fuoco

Con il Dm 16 febbraio 2007, entrato in vigore il 25 settembre 2007, dava 5 anni di validità per i rapporti di prova rilasciati dal 1 gennaio 1996 ai sensi della lettera circolare 91/61.
Allo scadere del regime transitorio , con la Lettera Circolare del 23 luglio 2012 prot. n. 0009663, pubblicata sul sito dei vigili del fuoco, si danno i criteri applicativi per gestire queste scadenze.

In particolare si hanno i seguenti scenari:

• i rapporti di prova di resistenza al fuoco , sono validi ai fini della commercializzazione dei prodotti e degli elementi costruttivi oggetto delle prove sino al:
• 25/9/2008, per i rapporti emessi prima del 31 dicembre 1985;
• 25/9/2010, per i rapporti emessi nel periodo 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1995;
• 25/9/2012, per i rapporti emessi dal 1° gennaio 1996;

Sarà comunque possibile utilizzare i rapporti di prova di cui trattasi anche oltre la data indicata solo con riferimento a quei prodotti installati in attività soggette per le quali sia stato presentato il progetto prima del 25/9/ 2012 (ossia fino al 24/9/2012) ed a patto che gli stessi siano stati commercializzati (ossia immessi per la prima volta sul mercato) fino al 25/9/ 2012.

Per le attività soggette alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) in categoria A (non soggette ad approvazione del progetto), l’impiego dei rapporti di prova di resistenza al fuoco emessi in base alla circolare n. 91 del 1961, sarà la data di presentazione della SCIA in luogo della data di presentazione della valutazione del progetto.

Per le Serrande taglia fuoco, si ha invece uno scenario particolare:
• 1 settembre 2012, obbligo di commercializzazione di serrande tagliafuoco marcate CE (EN 15650).
Le serrande taglia fuoco non marcate CE ma munite di rapporti di prova emessi dopo il 1 gennaio 1996, in base alla circolare num. 91/61, potranno essere installate in attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco anche oltre il 25 settembre 2012, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
• Commercializzate entro il 1 settembre 2012;
• Installate in attività soggette i cui progetti ovvero la SCIA siano stati presentati prima del 25 settembre 2012

Si rimanda al sito dei vigili del fuoco per scaricare il testo della circolare.

 

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