RLS: tutte le informazioni su formazione, ruolo e obblighi
Il RLS (Rappresentante Lavoratori Sicurezza) è una figura della sicurezza in azienda che viene eletta dalle rappresentanze sindacali o dagli altri lavoratori dell’azienda
Per poter ricoprire il ruolo di RLS è necessario frequentare l’apposito corso RLS della durata di 32 ore e, successivamente, procedere ad aggiornare la formazione ricevuta.
Scopriamo in questo approfondimento tutte le informazioni sulla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza?
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono coloro che, all’interno dell’azienda, riportano al datore di lavoro eventuali criticità, in ambito sicurezza sul lavoro, individuate dagli altri lavoratori.
Il RLS viene eletto (non “nominato”) secondo quanto previsto all’interno dell’articolo 47 del D.Lgs. 81/08 ovvero, salvo diversa scelta avvenuta in fase di contrattazione collettiva, in corrispondenza della Giornata Nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro (28 Aprile).
Quanti RLS devono essere presenti in azienda?
All’interno del comma 7 dell’articolo 47 del D.Lgs. 81/08 viene indicato il numero minimo di RLS che devono essere nominati nelle azienda: “In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.”
I compiti del RLS
Il RLS è responsabile di diverse attività che troviamo elencate all’interno del comma 1 dell’articolo 50 del D.Lgs. 81/08“Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza“: “Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose77, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.”
Il RLST (Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale)
La figura del RLST (Rappresentante Lavoratori Sicurezza Territoriale) è normata all’interno dell’articolo 48 del D.Lgs. 81 08.
Il RLST svolge i compiti del RLS in tutte le aziende di un territorio dove non è stato possibile individuarlo tramite le modalità precedentemente descritte.
L’elezione degli RLST avviene tramite accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria stipulate da associazione dei datori di lavoro e associazioni dei lavoratori principali a livello nazionale.
Va segnalato che per le realtà dove questa contrattazione collettiva non si è svolta, come per il settore edile, a formare ed individuare un RLST è il “Fondo di sostegno alla piccola e media impresa” presso l’INAIL(articolo 52 D.Lgs. 81 08).
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
La figura è normata all’interno dell’articolo 49 del D.Lgs. 81 08 e dev’essere nominato nelle casistiche di cui al comma 1 del medesimo articolo ovvero: ” Nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a) i porti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della Legge 28 gennaio 1994, n. 84(N), sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) centri intermodali di trasporto di cui alla Direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858; c) impianti siderurgici; d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere; e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.”
Corso RLS
La normativa riguardante la formazione dei RLS è contenuta all’articolo 37 comma 11 del D.Lgs. 81 08, la legge stabilisce che il corso RLS di abilitazione a svolgere il ruolo debba avere durata di 32 ore e i contenuti devono essere stabiliti da una contrattazione collettiva nazionale.
Di queste 32 ore almeno 12 devono essere destinate alla formazione sui rischi specifici presenti in azienda.
La durata della formazione del RLS è maggiore rispetto a quella dei lavoratori perché quest’ultimo deve essere in grado di svolgere con efficacia l’attività di vigilanza interna.
Il RLS deve essere in grado di identificare al meglio le possibili soluzione per la prevenzione dei rischi a cui sono soggetti i lavoratori dell’azienda e, inoltre, dev’essere in grado di rapportarsi efficacemente con gli organi aziendali che debbono occuparsi della prevenzione in azienda.
Va segnalato che per alcuni settori è possibile che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dello stesso apri alla possibilità, per il RLS, di svolgere la propria formazione e il proprio aggiornamento anche in modalità e-learning.
Aggiornamento RLS
L’aggiornamento RLS è normato all’interno del comma 11 dell’articolo 37 D.Lgs. 81 08 dove si stabilisce che:
-Nelle aziende con un numero di lavoratori compreso tra 15 e 50 il RLS debba ricevere un aggiornamento annuale della formazione della durata di 4 ore.
-Nelle aziende con un numero di lavoratori superiore a 50, invece, l’aggiornamento annuale della formazione del RLS deve avere una durata minima di 8 ore.
Lisa Servizi offre diversi corsi per RLS tra cui il:
I Corsi RLS sono disponibili anche in e-learning.