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Pubblicato il 06 Agosto, 2017

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO E PRATICO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

DATA: 20 aprile 2011

SEDE DEL CORSO : Aule Formazione Centro Pastorale Casa Cardinal Urbani – Via Visinoni 4 Zelarino (VE)
 

ll correttivo n. 205/10 è in vigore a partire dal 25 Dicembre 2010 ed ha modificato le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti contenute nel Testo Unico Ambientale. Il nuovo decreto in materia di rifiuti, oltre a recepire la Direttiva 2008/98/CE funge anche da collegamento tra quanto stabilito dal vecchio Testo Unico Ambientale, il D.Lgs. 152/2006, in materia di gestione dei rifiuti e il SISTRI, che però non sostituisce pienamente il vecchio sistema cartaceo basato sui registri di carico e scarico e i formulari. Tra le principali novità da subito in vigore (in quanto non richiedenti l’adozione di futuri decreti attuativi), ricordiamo le principali:

SISTRI
Le norme Sistri vengono inserite ufficialmente nel corpo del testo unico con le relative sanzioni applicabili a partire dal 1° gennaio 2011
Inoltre segnaliamo i seguenti obblighi:
– Obbligo di iscrizione al SISTRI nel caso di produzione accidentale di rifiuti pericolosi entro tre giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti;
– Il registro cronologico e le schede di movimentazione SISTRI sono da conservare in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti.
– L’esclusione degli imprenditori agricoli dall’obbligo di iscrizione al SISTRI fino al 31 dicembre 2011, qualora producano e trasportino ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscano ad un circuito organizzato di raccolta i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO
Secondo l’art 212 comma 8,gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi che non hanno aderito su base volontaria al SISTRI, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare, entro 10 gg. lavorativi, i trasporti effettuati. In particolare, a decorre dal 1/06/2011, questo obbligo grava su alcune imprese che fino ad ora erano esonerate dalla tenuta del registro di carico/scarico e principalmente sulle imprese edili che producono e trasportano in conto proprio rifiuti da costruzione e demolizione.
Inoltre, rientrono in questa casistica le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi con meno di 10 dipendenti ed appartenenti alle seguenti categorie:
– Rifiuti da lavorazioni industriali;
– Rifiuti da lavorazioni artigianali;
– Rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi.

Scadenze MUD
Il D.M. del 17/12/2009 che ha istituito il SISTRI ha abolito l’adempimento cartaceo del MUD. I quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti relativi all’anno 2010 dovevano essere presentati entro il 31/12/2010 su apposita scheda SISTRI.
Con il D.M. del 22/12/2010 il Ministero dell’Ambiente ha spostato la scadenza del 31/12/2010 al 30/04/2011.

FORMULARIO
I soggetti obbligati alla compilazione del formulario sono:
• chi non è soggetto all’iscrizione obbligatoria al SISTRI ed è produttore e trasportatore dei propri rifiuti non pericolosi.
Non compilerà più il formulario ma compilerà la scheda SISTRI:
• Chi è iscritto al SISTRI;
• Chi non è iscritto al SISTRI ma si avvale di trasportatori iscritti al SISTRI (la scheda verrà compilata per conto del produttore dal trasportatore).
Non compilerà ne il formulario ne la scheda SISTRI:
• Chi produce e trasporta i propri rifiuti non pericolosi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di 4 volte l’anno non eccedenti i 30 chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque complessivamente per una quantità non superiori a 100 kg o 100 litri l’anno;
• Chi produce e trasporta i propri rifiuti non pericolosi ai centri di raccolta.
Le nuove disposizioni sul formulario saranno in vigore dalla data di operatività del SISTRI (al momento dal 01/06/2011).

ALBO GESTORI AMBIENTALI
Anche per l’Albo Gestori Ambientali ci sono tante novità
Intermediazione e commercio di rifiuti
Il 15/12/2010 l’Albo ha deliberato le modalità di iscrizione all’Albo stesso per gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.
Entro il 13/02/2011 deve essere presentata domanda di iscrizione dalle imprese che svolgono tale attività.

Trasporto rifiuti in conto proprio
Per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, le iscrizione devono essere rinnovate ogni 10 anni.

Inoltre le iscrizioni effettuate prima del 14/04/2008 devono essere rinnovate entro il 25/12/2011.
Trasporto rifiuti in conto terzi
• Obbligo di iscrizione per le imprese ed operatori logistici nell’ambito del trasporto intermodale di rifiuti;
• Esonero dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi da parte di imprese già autorizzate al trasporto di rifiuti pericolosi;
• Esonero dalla prestazione della garanzia finanziaria da parte delle imprese che effettuano il trasporto dei rifiuti non pericolosi conto terzi;
• I trasportatori esteri che effettuano la tratta italiana devono procedere all’iscrizione all’Albo;
• Sospensione d’ufficio dall’Albo entro il 25 febbraio 2011 degli autoveicoli autorizzati al trasporto di rifiuti ma non iscritti al Sistri o dove non è stata installata la black box;
• Cancellazione di tali veicoli con effetto immediato dopo 3 mesi dalla sospensione senza adeguamento

DEPOSITO TEMPORANEO
E’ il raggruppamento dei rifiuti effettuato nel luogo di produzione prima dell’avvio allo smaltimento o recupero.
Non necessita di autorizzazione.
Deve essere rispettata in alternativa una delle seguenti modalità di gestione:
• Criterio temporale: i rifiuti sono avviati a smaltimento/recupero almeno ogni 3 mesi indipendentemente dalla quantità;
• Criterio quantitativo: i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi (potrà essere quindi consentito ad esempio un deposito di 29 metri cubi di rifiuti non pericolosi e di 1 metro cubo di rifiuti pericolosi).

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