Reato impedimento controllo attività vigilanza
L’intreccio delle norme Italiane, già mostruoso, si arricchisce di un’altra chicca.
Il reato di impedimento nel controllo dell’attività di vigilanza in ambito ambiente e sicurezza sul lavoro.
La modifica viene introdotta dalla Legge 68 del 22/5/2015 relativa all’introduzione dei nuovi eco reati. La legge interviene modificando il codice penale introducendo un nuovo reato che anche se nato in ambito ambientale riguarda anche l’aspetto di igiene e sicurezza sul lavoro.
Il testo è il seguente:
art 452-septies (impedimento del controllo)-Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da 6 mesi a tre anni.
Il reato si può generare in occasione di una ispezione in azienda da parte degli enti preposti in materia ambientale o sicurezza sul lavoro (ASL, NOE, Direzione provinciale del Lavoro) sia di tipo preventivo, che nell’ambito di istruttorie per infortuni o malattie professionali.
NB: Può incorrere in questo reato, quindi, non solo il datore di lavoro, ma anche i dirigenti, i preposti, ed in generale chiunque ostacoli le verifiche da parte degli organi preposti.