Posa della segnaletica stradale in presenza traffico veicolare: DM 22/1/2019
E’ stato pubblicato un nuovo decreto che abolisce il precedente Decreto Interministeriale del 4/3/2013.
Si tratta del Decreto del Ministro del Lavoro DM 22/1/2019 (pubblicato in GU 37 del 13/2/2019) che ai sensi dell’art 161 comma 2-bis del D.lgs 81/08 dal titolo individua le procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”.
Contenuti del DM 22/1/2019 posa della segnaletica stradale in presenza traffico veicolare
Sintesi dell’articolo di Stefano Farina su Punto Sicuro del 21/2/2019
Le principali modifiche del nuovo decreto 22 gennaio 2019 relativo all’individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare sono:
-i destinatari dei corsi sono lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica. Gli altri riferimenti sono rimossi
-importante è la composizione della squadra: mentre nell’abrogato DM 4 Marzo 2013 la squadra era composta in maggioranza da operatori formati, con il nuovo D.M. 22/1/2019 tutti i lavoratori devono essere formati. La squadra deve essere composta in maggioranza da lavoratori che abbiano esperienza nella categoria di strada oggetto di intervento.
Per quanto attiene alla formazione dei lavoratori e preposti addetti alla posa della segnaletica stradale segnaliamo:
-si specifica che la formazione è specifica per categoria di strada
-Viene introdotta la tematica delle tecniche di integrazione e revisione della segnaletica per cantieri, che vanno ad affiancare quelle già previste relative all’installazione e rimozione;
-sparisce il termine operatori sostituito da “lavoratori”
-viene introdotto un corso di 4 ore (più esame) per il passaggio da lavoratore a preposto
-il numero massimo di partecipanti nella parte teorica viene allineato agli Accordi Stato Regioni passando da 25 a 35 allievi.
-rimane invece il rapporto di 1:6 tra docente e allievi
-Le modifiche più rilevanti riguardano il punto 10 dell’allegato II relativo al modulo di aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti. L’obbligo di aggiornamento passa da 4 a 5 anni e il numero di ore passa da 3 a 6 da utilizzarsi soprattutto in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa;
-Ci sono modifiche anche in relazione ai requisiti dei docenti e istruttori:
- il docente della parte teorica potrà essere
- RSPP aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale;
- personale interno o esterno con esperienza documentata, almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.
- l’istruttore della parte pratica sarà un soggetto con esperienza professionale documentata nel campo dell’addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
Per armonizzare tale norma alle altre in merito ai requisiti del docente formatore viene stabilito che dopo i primi 3 anni di applicazione del nuovo decreto, il docente della parte teorica, se esterno dovrà essere in possesso dei requisiti del DM 6/3/2013, con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali, mentre rimangono inalterati i requisiti per il personale interno e per gli istruttori.