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Pubblicato il 24 Ottobre, 2024

Patente a Crediti in edilizia: le FAQ dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Tra poco più di una settimana scadranno i termini per l’invio dell’ “istanza patente a crediti” sul portale dei servizi online dell’INL, ad oggi, tuttavia, i dubbi e le domande rimangono ancora molte.

INL a questo proposito ha pubblicato una pagina relativa alle FAQ sulla Patente a crediti.

Per maggiore chiarezza abbiamo realizzato una sintesi delle risposte ai 16 quesiti sulla patente a punti in edilizia che si trovano sul sito dell’Ispettorato.

  • Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione? 

L’autocertificazione/Autodichiarazione si può inviare per mezzo PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it va inviata dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al primo ottobre 2024 stanno già operando in cantieri mobili o temporanei. La presenza di imprese e lavoratori autonomi in cantiere devono sempre procedere all’invio dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o della richiesta al portale. Ricordiamo che dal Primo Novembre i lavoratori autonomi e le imprese operative nei cantieri dovranno aver richiesto la patente tramite portale.

  • In che categoria SOA devono ricadere le imprese non soggette alla norma?

Le imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA pari o superiore a III non sono obbligate a richiedere la patente a crediti, questo a prescindere dalla categoria di appartenenza.

  • Se la mia azienda ha diverse sedi operative, e quindi diversi RSPP e DVR, come devo interpretare la norma?

Il possesso dei requisiti si deve intendere per l’intera azienda. I datori di lavoro dovranno aver nominato gli RSPP e redatto i relativi DVR.

  • La dichiarazione presentata nell’istanza della patente a crediti deve riguardare anche adempimenti che non sono ancora obbligatori (es. obbligo formativo per il Datore di Lavoro indicato nella Bozza del Nuovo Accordo Stato Regioni)?

No, la dichiarazione deve tenere conto della norma vigente alla data di presentazione della domanda.

  • Dopo l’invio dell’autocertificazione via PEC arriva una ricevuta via mail? Cosa dovrò presentare per operare nei cantieri dopo aver inviato la PEC? Dal primo novembre poi dovrò fare la richiesta tramite il Portale?

L’invio dell’autodichiarazione a mezzo PEC non prevedere il rilascio di alcuna ricevuta oltre che l’ordinaria ricevuta di consegna che avviene dopo l’inoltro di un messaggio di Posta Elettronica Certificata. Quest’ultima costituisce prova dell’invio dell’autocertificazione, tuttavia dal primo novembre sarà obbligatorio aver fatto richiesta tramite Portale e pertanto entro il 31 ottobre il lavoratore autonomo e/o l’azienda che operano nei cantieri dovranno rinnovare la richiesta tramite portale INL.

  • È necessario accedere al portale INL con lo SPID o CIE del legale rappresentante dell’azienda?

No, si può accedere anche con il proprio SPID, o CIE, se si è in possesso di delega scritta del legale rappresentante dell’azienda.

  • L’invio dell’autocertificazione/dichiarazione via PEC prevede il rilascio di un documento?

No, per il resto si veda la risposta al quesito 5.

  • Le aziende sono tenute ad inviare l’autocertificazione/dichiarazione via PEC prima di fare la procedura di richiesta in piattaforma? La richiesta in piattaforma deve essere effettuata per tutte le aziende/liberi professionisti entro il 31 ottobre 2024?

Se un’impresa non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta né ad aver inviato autocertificazione/dichiarazione via PEC né ad aver effettuato la procedura sul portale. Se ad esempio un’impresa dovesse iniziare i lavori dal 15 novembre dovrà fare richiesta sul portale entro il 14. INL raccomanda di effettuare l’adempimento entro tempi congrui.

  • Esiste un modulo specifico per il delegato che richiede la patente a crediti per un cliente?

Quando si accede al portale dell’INL il delegato dovrà dichiarare di essere in possesso di delega e di dichiarazione del responsabile del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo relativamente al possesso dei requisiti del rilascio della patente.

  • Quali sono le imprese tenute all’obbligo di patente a crediti?

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri che rientrano nell’Allegato X citato nell’art.89 comma 1 lett a) del D.lgs n.81/2008.

  • Gli archeologi (Codice ATECO 74.90.99 e 72.20.00) sono soggetti obbligati al possesso della patente a crediti? Se sì, come possono ottenere la patente se non iscritti alla CCIA? (per questi lavoratori l’iscrizione non è obbligatoria)

Sì, anche gli archeologi, in quanto operano in cantieri mobili o temporanei intesi come nell’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, sono obbligati a possedere la patente a crediti. Nel caso specifico non è richiesta l’iscrizione alla CCIA ma all’Albo.

  • Il committente è obbligato, nell’ambito degli appalti, a richiedere il possesso della patente a crediti agli appaltatori e ai subappaltatori?

Sì. Ai sensi dell’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008. In alternativa, se non tenuti a tale documento, devono possedere l’attestazione di qualificazione SOA. Questa verifica è necessaria anche in caso di subappalto. Se il committente o il responsabile non effettua tali verifiche, come previsto dall’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008 è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

  • I cantieri navali (di costruzione e manutenzione imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?

I cantieri navali, dove si costruiscono, riparano o demoliscono navi, non sono generalmente inclusi tra quelli disciplinati dall’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008. Tuttavia, quando in un cantiere navale vengono eseguiti lavori edili o di ingegneria civile, come indicato nell’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi devono possedere la patente a crediti.

  • Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la manutenzione e l’installazione di linee telefoniche e internet sono soggetti a tale norma?

No, tuttavia negli stessi se vengono eseguiti lavori edili o di ingegneria civile, come indicato nell’allegato X del D.Lgs. n. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi devono possedere la patente a crediti.

  • Le aziende che eseguono operazioni di carico scarico effettuate tramite attrezzature di lavoro sono considerate come operazioni di “mera fornitura” e quindi escluse dall’obbligo di patente come indicato al comma 1 dell’art.27 del D.lgs. n.81/08?

Sì, rientrano nella “mera fornitura”, e dunque non sono obbligati a richiedere e possedere la patente a crediti.

  • Una società consortile costituita da imprese in possesso di qualificazione SOA in classifica pari o superiore a III, è obbligata a possedere la patente a crediti?

Le società consortili classificate come consorzi stabili, ovvero che hanno personalità giuridica autonoma dalle consorziate, deve dotarsi di patente a crediti. Sono esonerate le società in possesso di SOA III o di categoria superiore. Nei consorzi ordinari, ovvero società consortili in cui i soggetti sono autonomi ma non hanno personalità giuridica autonoma, la società non è obbligata a possedere la patente a crediti o l’attestazione SOA.

Hai altri dubbi? Scarica gratuitamente il video e i documenti che abbiamo prodotto sulla “Patente a Crediti in Edilizia”.

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