Obbligo di rendicontazione dei risparmi energetici
Con il 5 dicembre 2015 si è esaurito l’obbligo di diagnosi energetiche introdotto dal D.Lgs. 102/14 per le Grandi Imprese e per le energivore.
L’obbligo è ciclico con cadenza quadriennale, la maggior parte dei soggetti dovrà ripetere la diagnosi nel 2019.
L’adempimento sta avendo uno strascico di sanzioni per i soggetti obbligati che non hanno caricato la diagnosi nei termini stabiliti.
Il D. Lgs. 102/14, all’art. 7 comma 8 ha anche stabilito che “I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti i titoli di efficienza energetica rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obbiettivi di cui al presente articolo.»
Quindi se ne ricava che:
– I soggetti interessati sono quelli che sono obbligati alle diagnosi e tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia secondo la ISO 50001;
– I risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.
– I risparmi da rendicontare sono tutti quelli riconducibili non soltanto ad interventi di efficientamento realizzati sul ciclo produttivo (tecnologici), ma anche al semplice risparmio energetico derivante da qualunque modifica, anche comportamentale, della gestione del ciclo produttivo stesso;
Occorre ricordare inoltre che i consumi devono essere “normalizzati” tramite fattori che devono essere scelti in modo da essere rappresentativi dell’attività del sito, come ad esempio:
– Kg di produzione per aziende produttive;
– Km percorsi per flotte aziendali;
– GG (estivi e/o invernali) per aree aperte al pubblico e climatizzate
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