Commento sui soggetti formatori presenti nella bozza definitiva del Nuovo Accordo Stato Regioni Formazione Sicurezza
Analizziamo il tema dei soggetti formatori, ovvero di chi può rilasciare valide attestazioni. All’interno del Nuovo Accordo i sindacati storici sono riusciti a inserire delle clausole dimensionali per cercare di arginare l’ingresso delle finte associazioni datoriali e sindacali. Gli organismi paritetici, che sono generati da associazioni sindacali e datoriali, dovrebbero essere rappresentativi quanto lo sono le organizzazioni di appartenenza.
Vi è anche qui un regime transitorio tutto all’italiana “Sino all’emanazione dell’atto di cui al punto 1 del presente accordo i requisiti di cui al precedente punto 3 possono essere autocertificati …”.
Finalmente viene chiarito che “Gli attestati di formazione emessi dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori prive dei requisiti di cui al presente punto non sono validi.”
La conseguenza della non validità degli attestati di formazione va inquadrata come mancata formazione con tutte le sanzioni degli articoli 37, 73, 14 e, in caso di infortunio, D.lgs 231/01.
E veniamo alla parte più controversa, quella che dovrebbe impedire il proliferare degli “attestatifici”:
“Gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori di cui ai precedenti punti 2 e 3 possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative o di servizio di loro diretta emanazione. Per diretta emanazione si intende una struttura che deve essere di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori.
L’elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo riporta anche l’elenco delle strutture formative di diretta emanazione dei soggetti formatori di cui ai precedenti punti 2 e 3.”
Quindi non è più possibile (in realtà non lo era nemmeno con gli ASR precedenti) che un professionista, una micro società di formazione non accreditata, eroghi un corso di formazione in ambito sicurezza semplicemente sulla base di un contratto e di un pagamento di una piccola quota economica ad un “attestatificio”. È necessario che l’ente di formazione sia “di proprietà esclusiva o almeno partecipata in modo prevalente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro o dei lavoratori”. Non stiamo più parlando di contratti di acquisto ma di quote di proprietà.
Sarà ancora possibile per i singoli docenti professionisti, o piccole realtà, operare nel settore in qualità di docenti o responsabili del progetto formativo, ma dovranno operare per conto degli unici soggetti autorizzati.
In merito agli attestati, oggi spesso compaiono molti loghi dei quali non si capisce chi sia il soggetto formatore, mentre ora viene chiarito che “Per ogni corso di formazione deve essere individuato un unico soggetto formatore. Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte del presente accordo.”