Il nuovo accordo Stato Regioni 2024 sulla formazione in ambito sicurezza sarà approvato la prossima settimana.
È infatti convocata per giovedì 7 novembre 2024 la Conferenza Stato-Regioni con ordine del giorno l’approvazione dell’Accordo in questione.
Non sappiamo se la versione che sarà approvata è quella già definita dal Ministero del lavoro come “definitiva”, ma è molto probabile.
Quali sono le implicazioni immediate?
Dobbiamo fare subito i corsi conformi al nuovo accordo?
Nei precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016 era previsto un regime transitorio, un termine per l’adeguamento che è presente anche in questo caso.
La risposta la troviamo nella parte VI punto 2 dell’accordo “disposizioni transitorie”.
In estrema sintesi, vi è tempo un anno, per passare dai corsi normati da norme abrogate e passare al nuovo regime. Solo i datori di lavoro hanno tempo 24 mesi per adeguarsi.
Riconoscimento dei corsi di formazione non normati
In diverse parti del testo troviamo “i corsi di formazione per …, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato”.
Pensiamo che sul termine “conformi” arriveranno molti quesiti e relative risposte con interpelli, circolari e tutti gli strumenti che si usano in questi casi.
Facciamo notare solo una cosa: si parla di “contenuti” “conformi”, non durate. Per cui affinché i corsi già frequentati prima dell’entrata in vigore dell’accordo simili per contenuti, ma non per durata, a nostro avviso, sono da ritenere validi. Ovviamente devono essere disponibili le relative attestazioni complete di programma.
Questo vale per i corsi che precedentemente non esistevano o non erano normati:
- corsi per datori di lavoro
- corsi per addetti all’uso del carroponte
- corsi per addetti all’uso del CMM, caricatori per la movimentazione di materiali
- corsi per macchine agricole raccogli frutta
- I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Riconoscimento dei corsi di formazione già normati, le cui norme sono state abrogate
I corsi già svolti secondo gli accordi del 21/12/2011 e del 22/2/2012 sono validi: corsi per lavoratori, preposti, dirigenti e attrezzature di lavoro pericolose.
I corsi per datori di lavoro Rspp svolti secondo gli accordi del 21/12/2011 sono generalmente riconosciuti con alcune integrazioni specifiche riportate in apposita tabella.
I corsi per Rspp svolti conformemente agli accordi del 7/7/2016 sono riconosciuti totalmente per la parte A, B comune e C. I moduli B specialistici sono praticamente identici a quelli del precedente accordo.
I corsi per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori effettuati in vigenza allegato XIV Dlgs 81/08 così come modificato dall’Accordo Stato Regione 7 luglio 2016, sono validi.
Fonte:
Per approfondire il tema organizziamo il corso Accordo Stato Regioni 2024 per la formazione in ambito sicurezza in videoconferenza sincrona. La prima edizione disponibile è il 25 Novembre 2024.