A seguito dell’assemblea del 19 aprile 2011, sono state apportate delle modifiche al regolamento CONAI. Tra le più importanti ricordiamo:
– l’iscrizione a CONAI da parte delle Aziende estere (articolo 2, co. 5 e art. 3, co. 1) : le aziende estere, che risiedono anche fuori del territorio dell’Unione Europea, possono presentare l’iscrizione al CONAI in base agli imballaggi destinati all’immissione al consumo nel territorio nazionale.
– il concetto di “prima cessione” e di immissione al consumo degli imballaggi sul territorio nazionale, definito come il trasferimento dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore o il trasferimento del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o semilavorati a un auto produttore che si dichiari tale. Si comprendono anche i trasferimenti temporaneo e a titolo non traslativo della proprietà (art. 4, co. 4 e 6).
– l’autoproduttore è considerato utilizzatore anche in riferimento alle materie prime utilizzate per la riparazione degli imballaggi (art. 4, comma 5).
– la documentazione inerente all’adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata in Italia per 10 anni, e CONAI può chiederne l’invio in un qualsiasi momento (art. 4, comma 12).
– la possibilità da parte del consorzio di richiedere direttamente agli utilizzatori il versamento del contributo ambientale (art. 15, commi 1 e 2).
Si ricorda inoltre che a partire dal 1° luglio 2011 verranno applicate le seguenti riduzioni al contributo ambientale:
– sugli imballaggi in plastica dagli attuali 160 a 140 €/ton,
– sul peso dei soli imballaggi delle merci importate da 53 a 48 €/ton,
– riduzione dell’aliquota da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti alimentari imballati da 0,14% a 0,13%.
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