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Pubblicato il 23 Luglio, 2017

Medico competente e valutazione rischi

Interpello n. 5/2014.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri ha avanzato istanza di interpello per avere delucidazioni in merito all’obbligo di collaborazione del medico competente con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 81/08).

La Commissione risponde che la collaborazione del medico competente è estesa anche alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso.

Inoltre la Commissione ribadendo la sentenza n.1856 del 15/01/2013 della Cassazione sottolinea che, al medico competente, non è chiesto di adempiere ad un obbligo, non delegabile, del datore di lavoro, piuttosto di avere un approccio attivo nel processo di valutazione dei rischi mettendo a disposizione le proprie competenze professionali in materia di igiene del lavoro e salute con rilievi e proposte.

E comunque prevista una sanzione penale (Art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 106/2009) nel caso in cui il medico competente non adempie a questi obblighi.

Interpello n.5/2014: 

www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/Interpello%205-2014.pdf

Medico competente e valutazione rischi

 

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