Lavoro in solitario: opuscolo SUVA
Le misure previste per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro prevedono il distanziamento interpersonale e la riduzione al minimo possibile delle attivitĂ lavorativa con la chiusura temporanea dei reparti aziendali non indispensabili, il massimo utilizzo di modalitĂ di lavoro agile, con la limitazione al massimo di spostamenti allâinterno dei siti. Al punto 8 del Protocollo condiviso del 14.03.2020: âassicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con lâobiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibiliâ.
Il datore di lavoro, per far proseguire la propria attivitĂ aziendale, dovrĂ quindi adottare il Protocollo e cercare di ridurre al minimo possibile il numero di lavoratori addetti a quella lavorazione, ritenuta indispensabile. Eâ necessario quindi che il datore di lavoro ponga attenzione al ânumero minimo di persone addetteâ: non sempre infatti la risposta corretta è 1.
La risposta â1â potrebbe infatti individuare una particolare categoria di lavori, definibili come Lavoro in Solitario: il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi connessi al lavoro in solitario e deve rendere quei rischi âaccettabiliâ, prima di autorizzare la lavorazione.
Esempi di lavoro in solitario.
- Lâimpiegato che, non potendo ricorrere allo âsmart workingâ per evadere tutte le pratiche, si reca da solo presso lâufficio dellâAzienda.
- Lâaddetto alle pulizie intento a sanificare gli ambienti di lavoro in orari serali o comunque da solo.
- Lâascensorista che svolge manutenzione periodica presso stabili o edifici vuoti.
- Lâoperatore macchina, responsabile della linea produzione, che opera da solo alla linea svolgendo attivitĂ di sorveglianza allâimpianto, caricamento del materiale di consumo ed eventuale eliminazione di semplici anomalie.
- Il carrellista che dopo aver scaricato il cassone di un camion lavora da solo presso il magazzino per riporre tale materiale sulle scaffalature, con carrello elevatore o con transpallet.
Il Testo Unico sulla Sicurezza non dedica molti articoli al lavoro in solitario: una ricerca della parola âsolitarioâ allâinterno de documento non porta ad alcun risultato; solo nelle âProcedure standardizzateâ Decreto Interministeriale 30 Novembre 2012, come condizione di lavoro particolare viene richiamato il lavoro in solitario. Certo è che allâarticolo 17 è previsto che il datore di lavoro valuti tutti i rischi, compresi quelli che si possono creare per i lavori in solitario. Altri articoli che indirettamente riguardano questa problematica sono:
- Art. 66 e 121 (ambienti sospetti di inquinamento e confinati)
- Art. 15 (misure generali di tutela, âparticolari condizioni lavorativeâ)
- Art. 43 e 45 (Gestione emergenze, disposizioni generali e primo soccorso)
Ulteriori riferimenti si possono trovare allâinterno del DM 388/2003 (regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale) ed allâinterno del OT23 anno 2020.
I rischi da valutare non sono solo quelli specifici dellâattivitĂ : quando si lavora da soli aumentano le possibilitĂ di commettere errori; inoltre si rischia di non ricevere un aiuto tempestivo in caso di infortunio o di fronte ad una situazione critica, da gestire nellâimmediato.
Â
Lâopuscolo SUVA âI rischi del lavoro in solitudine. Guida per i datori di lavoro e gli addetti alla sicurezzaâ cerca di spiegare a quali condizioni una persona impiegata nel settore dellâartigianato o dellâindustria è autorizzata a lavorare da sola e può essere quindi un valido aiuto ai datori di lavoro nella valutazione di cui sopra.
Una parte del documento è dedicata ad individuare i requisiti relative alle persone tenute a lavorare da sole, che dovranno essere idonee sul piano fisico, psichico ed intellettuale a lavorare da sole. Quindi si trattano i pericoli specifici propri del lavorare da soli: ad esempio la mancanza di aiuto in caso di situazione critica.
Unâulteriore sezione è dedicata alla valutazione ed alle misure da adottare (es. sorveglianza). Gli esiti della valutazione possono quindi essere diversi:
- Vietato lavorare da soli
- Sorveglianza continua, indipendente dalla volontĂ
- Sorveglianza periodica
- Consentito lavorare da soli
Esempio di valutazione per lâimpiegato (personale dâufficio):
Â
PDF: Rischi del lavoro in solitudine – SUVA
Â
La valutazione dei rischi relativi ai lavori in solitario deve essere assolutamente effettuata e presente allâinterno del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali.
Lisa Servizi Srl è in grado di aiutare il datore di lavoro nella gestione di situazioni di questo tipo, anche in questo periodo storico (Aprile 2020, emergenza Coronavirus).