Il Nuovo Codice degli Appalti,
Semplificazioni e procedure in materia di sicurezza del Lavoro negli Appalti pubblici.
Il nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023) che, sottolineiamo, si applica solo in ambito contratti pubblici, ha introdotto una serie di modifiche sostanziali tra le quali:
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La determinazione dell’importo posto a base di gara, per il quale la stazione appaltante o l’ente concedente dovranno individuare anche i costi della manodopera che sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.
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La rivisitazione dei contenuti relativi ai motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di un operatore economico con l’esclusione del partecipante qualora la stazione appaltante accerti il sussistere di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, estendendo tali infrazioni anche agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.
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L’evidenziazione che nella valutazione delle offerte anormalmente basse sparisce l’indicazione prevista al comma 6 (Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Indicazione che risultava fuorviante e scorretta in quanto il riferimento doveva essere ai costi della sicurezza e non agli oneri e di fatto inapplicabile in quanto i suddetti importi risultavano comunque non soggetti a ribasso.
Non sono comunque ammesse giustificazioni relative alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro.
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Viene ribadito il ruolo di piena autonomia del coordinatore per la sicurezza rispetto al direttore dei lavori e viene previsto che “nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non puo’ svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalita’ previste dal codice”.
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Viene ammesso il subappalto del subappalto e, qualora vi debbano essere delle limitazioni a tale disciplina, vi è l’obbligo, per le stazioni appaltanti, di indicare “nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu’ intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali”.
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Viene dettagliata l’Attività del RUP In riferimento all’articolo 15 del Codice.
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Viene introdotto il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE). Il PFTE costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.