formazione sicurezza lavoratori dirigenti preposti
Commento a cura ing. Riccardo Borghetto âAmministratore Unico Lisa servizi
Tra i tanti tasselli che mancano per completare il corpus normativo del Testo Unico sicurezza (vi veda a tal proposito la nostra analisi sui decreti mancanti a questo link), forse il piĂš importante, quello relativo alla formazione, è prossimo allâapprovazione.
Tecnicamente la formazione per la sicurezza dei lavoratori è materia di competenza concorrente sia dello Stato che delle Regioni per cui tale tassello, come altri in questa materia, avrĂ la forma dellâaccordo in Conferenza tra lo Stato le Regioni e le Provincie autonome.
Sono circa 2 anni che circolano delle bozze.
Ora siamo molto prossimi allâapprovazione per cui proviamo a fare una analisi consci che qualche piccola differenza con la versione definitiva ci potrebbe essere.
Lâaccordo definisce gli obblighi di formazione e aggiornamento a carico di :
-datori di lavoro che assumono direttamente lâincarico di RSPP art 34
-lavoratori
-preposti
-dirigenti
Lâaccordo non tratta lâinformazione (art 36), ne lâaddestramento allâuso di specifiche macchine e attrezzature, attivitĂ che dovranno comunque essere effettuate.
Vediamo nel dettaglio la parte relativa ai lavoratori, Preposti e Dirigenti
Lâaccordo definisce  la durata, i contenuti minimi e le modalitĂ della formazione, nonchĂŠ dellâaggiornamento dei lavoratori dei preposti e dei dirigenti nonchĂŠ la formazione
facoltativa dei soggetti di cui allâarticolo 21, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/08 (cioè componenti dellâimpresa familiare di cui allâarticolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dellâarticolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societĂ semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti).
Viene consentito lâuso della modalitĂ E-Learning in alcune parti purchè in conformitĂ ai requisiti dellâAllegato I, viene chiarito che la formazione può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.
Viene confermato che i corsi i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, e organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera lâazienda.
Per quanto attiene ai REQUISITI DEI DOCENTI dalle informazioni in nostro possesso, non siamo vicini alla soluzione. Ricordiamo che la CIIP (La consulta Italiana per la Prevenzione) è stata oggetto su questo tema di audizione in Senato presso la commissione presieduta dal Senatore Tofani ove è stata presentata una proposta tecnica CIIP sui requisiti del formatore per la salute e sicurezza.
In attesa di decisioni definitive in materia si è deciso che i docenti interni o esterni allâazienda devono dimostrare di possedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate in ciascuno dei moduli relativi ai percorsi formativi individuati nel presente accordo, esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
I requisiti organizzativi dei corsi sono:
a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
c) nominativi dei docenti;
d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unitĂ ;
e) il registro di presenza dei partecipanti;
f) lâobbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
g) declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di etĂ , di provenienza e
lingua, nonchĂŠ quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro.
Lavoratori stranieri
⢠I corsi per stranieri dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti ( es. tramite mediatore interculturale o di un traduttore);
⢠Anche per gli stranieri è prevista la modalità e-Learning.
Poco cambia anche per la metodologia di insegnamento e apprendimento. Si suggerisce di adottare metodologie interattive con esercitazioni in aula e relative discussioni, lavori di gruppo, simulazioni prove pratiche ecc.
Lâ e-Learning  è consentito solamente per:
⢠la formazione generale per i lavoratori;
⢠la formazione dei dirigenti;
⢠i corsi di aggiornamento;
⢠alcuni punti della formazione dei preposti, punti da 1 a 5
⢠progetti formativi sperimentali, in accordo con Regioni e Province autonome.
PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE PER LAVORATORI
Si compone di due parti:
Formazione Generale
Con durata di almeno 4 ore per tutti i settori, da dedicare alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro:
⢠concetti di rischio,
⢠danno,
⢠prevenzione,
⢠protezione,
⢠organizzazione della prevenzione aziendale,
⢠diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
⢠organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Formazione Specifica
Con durata minima di almeno 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi caratteristici del settore o comparto di appartenenza dellâazienda (vedi allegato I).
La formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche in funzione dellâevoluzione dei rischi.
Contenuti:
⢠Rischi infortuni,
⢠Meccanici generali,
⢠Elettrici generali,
⢠Macchine,
⢠Attrezzature,
⢠Cadute dallâalto,
⢠Rischi da esplosione,
⢠Rischi chimici,
⢠Nebbie â Oli â Fumi â Vapori â Polveri,
⢠Etichettatura,
⢠Rischi cancerogeni,
⢠Rischi biologici,
⢠Rischi fisici,
⢠Rumore,
⢠Vibrazione,
⢠Radiazioni,
⢠Microclima e illuminazione,
⢠Videoterminali,
⢠DPI Organizzazione del lavoro,
⢠Ambienti di lavoro,
⢠Stress lavoro-correlato,
⢠Movimentazione manuale carichi,
⢠Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
⢠Segnaletica,
⢠Emergenze,
⢠Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
⢠Procedure esodo e incendi,
⢠Procedure organizzative per il primo soccorso,
⢠Incidenti e infortuni mancati,
⢠Altri Rischi.
La durata Minima è in base alla classificazione dei settori di cui allâAllegato I:
⢠4 ore per i settori della classe di rischio basso;
⢠8 ore per i settori della classe di rischio medio;
⢠12 ore per i settori della classe di rischio alto.
Il piano di formazione specifica va fatto secondo i rischi effettivamente presenti e che sono diversi da azienda ad azienda o settore.
Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e allâentitĂ dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando se necessario le ore di formazione.
Condizioni particolari
Si afferma âI lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.â
Sembra che la facoltĂ di avere corsi a rischio basso quindi sia legata a lavoratori di âaziendaâ.
Sembra quindi che la pubblica amministrazione e le scuole siano a rischio âmedioâ.
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
Viene chiarito che il preposto essendo un lavoratore deve in ogni caso farsi la formazione di cui ai capitoli precedenti (da 8 a 16 ore), cui si âaggiungeâ una formazione specifica di 8 ore âin relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoroâ.
In pratica la formazione complessiva dei preposti va da un minimo di 16 ore (basso rischio) ad un massimo di 24 (rischio alto).
I contenuti della formazione sono i seguenti:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilitĂ ;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dellâazienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto
opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. ModalitĂ di esercizio della funzione di controllo dellâosservanza da parte dei lavoratori delle
disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Al termine del percorso formativo con frequenza di almeno 90% delle ore, è prevista una prova di verifica di apprendimento mediante testo o colloquio.
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
I dirigenti per la sicurezza mediamente hanno fatto poca o nulla formazione, come se la sicurezza fosse materia di altri. Il nuovo accordo li costringe finalmente a prendere atto del contesto di riferimento.
Diversamente ai preposti non hanno lâobbligo di effettuare la formazione per lavoratori.
Il programma didattico è il seguente:
MODULO 1. GIURIDICO â NORMATIVO
⢠sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
⢠gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
⢠soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi,
responsabilitĂ e tutela assicurativa;
⢠delega di funzioni;
⢠la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
⢠la âresponsabilitĂ amministrativa delle persone giuridiche, delle societĂ e delle associazioni, anche
prive di responsabilitĂ giuridicaâ ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
⢠i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia;
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
⢠modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. n.
81/08);
⢠gestione della documentazione tecnico amministrativa;
⢠obblighi connessi ai contratti di appalto o dâopera o di somministrazione;
⢠organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
⢠modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in
ordine allâadempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dellâart. 18 del D. Lgs. n. 81/08;
⢠il ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
⢠criteri e strumenti per lâindividuazione e la valutazione dei rischi;
⢠il rischio da stress lavoro-correlato;
⢠il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età , alla provenienza da altri paesi e alla tipologia
contrattuale;
⢠il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
⢠le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di
rischio;
⢠la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei
lavoratori e dei preposti;
⢠i dispositivi di protezione individuale;
⢠la sorveglianza sanitaria;
MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
⢠competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
⢠importanza strategica dellâinformazione, della formazione e dellâaddestramento quali strumenti di
conoscenza della realtĂ aziendale;
⢠tecniche di comunicazione;
⢠lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
⢠consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
⢠natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
La durata minima è di 12 ore e va programmata e completata nellâarco di un anno, secondo modalitĂ definite negli accordi aziendali.
Anche in questo caso è prevista frequenza obbligatoria (90% delle ore) e prova di verifica da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro.
ATTESTATI
Per tutti vale la presenza ad almeno il 90% delle ore.
Per i soli lavoratori non è obbligatoria la verifica di apprendimento che invece è prevista per dirigenti e preposti.
Devono contenere i seguenti elementi minimi comuni:
â˘Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
â˘Normativa di riferimento;
â˘Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
â˘Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo
monte ore frequentato (lâindicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del
riconoscimento dei crediti);
â˘Periodo di svolgimento del corso;
â˘Firma del soggetto organizzatore del corso.
CREDITI FORMATIVI
Il modulo di formazione generale di 4 ore per lavoratori e preposti, costituisce credito formativo permanente. Basta farlo una sola volta.
Testo originale
Con riferimento alle fattispecie di cui allâarticolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei
seguenti casi:
a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di
somministrazione, e segnatamente:
⢠qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con
unâazienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella dâorigine o precedente, costituisce
credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che la Formazione Specifica di
settore;
⢠qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con
unâazienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva lâazienda dâorigine o
precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione
Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.
Commento: ci sembra logico che un lavoratore non debba rifare la formazione se va a lavorare presso unâazienda simile da quella da cui proveniva. Questo però vale solo se la mansione è la stessa e la formazione (sia generale che specifica) è stata non solo fatta, ma è documentabile.
Eâ altrettanto logico che la formazione generale, essendo aspecifica rispetto ad uno specifico settore merceologico possa essere effettuata Una tantum.
La formazione dei lavoratori somministrati (art 20 del Dlgs 276/2003) secondo modalitĂ concordate tra somministratore e utilizzatore e contrattuali.
Ha abbastanza senso che la formazione generale sia fatta dal somministratore e quella specifica dallâutilizzatore.
Lâaccordo prevede che in assenza di accordo âla formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dellâattivitĂ lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che il contratto di somministrazione non ponga tale obbligo a carico dellâutilizzatoreâ.
In pratica se una azienda prende in somministrazione un carellista, non dovrĂ rifare la formazione.
Cambi di mansioni
Nel caso di âTrasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosiâ è riconosciuto credito formativo solo per formazione generale; la formazione specifica va rifatta limitatamente  alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione nonchĂŠ lâaddestramento.
La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo
nei casi in cui si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nellâambito della
stessa o di altra azienda.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad
integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione
che verrĂ ricoperta dal lavoratore assunto.
In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validitĂ fintanto
che non intervengono cambiamenti cosĂŹ come stabilito dai commi 4 e 6 dellâarticolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
La formazione specifica per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
AGGIORNAMENTO
Per i lavoratori e preposti è obbligatorio lâaggiornamento di 8 ore ogni 5 anni.
Per i dirigenti è obbligatorio lâaggiornamento di 8 ore ogni 5 anni.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Dirigenti e preposti
In sede di prima applicazione, i corsi per dirigenti e preposti si devono concludere entro 18
mesi dalla pubblicazione dellâaccordo.
I nuovi assunti (lavoratori, dirigenti, preposti) dovrebbero effettuare la formazione anteriormente allâassunzione o, se ciò non è possibile, contestualmente allâassunzione. Se non è possibile la formazione va completata entro 60 giorni dalla assunzione.
In sede di prima applicazione, i lavoratori dirigenti e preposti che abbiano frequentato entro un anno dallâentrata in vigore dellâaccordo, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalitĂ di svolgimento dei corsi, non sono tenuti alla frequenza.
 RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
La formazione che lavoratori e preposti hanno effettuato prima dellâaccordo viene ritenuta valida (cioè i lavoratori non sono tenuti a frequentare i corsi) se  possono documentare di aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e
delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e
modalitĂ di svolgimento dei corsi.
Lâaggiornamento per lavoratori e preposti, che hanno effettuato la formazione da piĂš di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrĂ essere ottemperato entro un anno.
Per i preposti la formazione particolare ed aggiuntiva dovrĂ concludersi entro un anno dalla pubblicazione.
Non sono tenuti al corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di avere effettuato un corso di formazione con contenuti conformi allâart. 3 del D.M. 16/01/1997 (dopo il 14/8/2003) o il modulo A per ASPP/RSPP.
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