Il Responsabile Rischio Amianto (RRA) è una figura che viene nominata dal responsabile dell’immobile e/o dal responsabile dell’attività che si svolge all’interno dell’edificio in cui si riscontra la presenza di materiali contenenti amianto (MCA). La normativa di riferimento è principalmente il D.M. 6-9-1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”. Al punto 4 del Decreto Ministeriale vengono elencate le attività che il proprietario e/o responsabile delle attività dell’immobile dovranno eseguire dal momento della rilevazione di materiali contenenti amianto.
Il programma di controllo prevede al primo punto la designazione di una “figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto”.
L’RRA supporterà quindi il proprietario o il responsabile nel:
- Mantenere una corretta documentazione relativa all’ubicazione dei materiali contenenti amianto,
- Garantire il rispetto delle adeguate misure di sicurezza durante attività quali pulizia, manutenzione e in occasione di altri eventi che possano “causare un disturbo” dei MCA.
- Fornire a coloro che occupano l’edificio una idonea informazione sulla presenza dei MCA, i potenziali rischi e i comportamenti da adottare.
Inoltre vengono citate al punto 4a) programma di controllo le seguenti attività:
- Installare sugli MCA soggetti ad attività manutentive delle apposite istruzioni al fine di evitare che l’amianto venga “disturbato”;
- Predisporre un’apposita procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione, tenere una documentazione verificabile sugli interventi effettuati sugli MCA.
- Nel caso vi siano “materiali friabili in opera” far ispezionare l’edificio una volta all’anno. L’ispezione dovrà essere eseguita da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali e di redarre un rapporto dettagliato di documenti fotografici. La copia di questo report dovrà essere trasmessa all’USL competente la quale potrà ordinare un “monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all’interno dell’edificio”.
L’area tecnica di Lisa Servizi è in grado di fornire il servizio di Responsabile Rischio Amianto.