Decreto 22 07 2014 Sicurezza Palchi
E’ Finalmente stato pubblicato il decreto interministeriale che regolamenta la sicurezza degli spettacoli musicali, cinematografici teatrali e manifestazioni fieristiche, che viene in gergo chiamato decreto palchi. Va a regolamentare un settore in cui recentemente vi sono stati infortuni mortali durante spettacoli e concerti musicali.
Palchi di dimensioni considerevoli che provocano incidenti mortali durante il montaggio/smontaggio o a seguito di eventi meteorologici.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2014 e porta il titolo di Decreto 22 luglio 2014 “Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.”
Definisce le prescrizioni da rispettare per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee permanifestazioni fieristiche.
In estrema sintesi viene applicato anche a questo genere di opere, la normativa specifica dei cantieri, cioè il titolo IV del D.lgs 81/08.
Decreto 22 07 2014 Sicurezza Palchi
Il decreto elenca una serie di motivazioni (particolari esigenze) per le quali si rende obbligatoria l’applicazione del D.lgs 81/08 negli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessita di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessita di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.
Esclusioni
Sono escluse dal campo di applicazione della presente norma le seguenti attività:
- Che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee
- Montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino a 2 metri
- Montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o torri con sollevamento manuale o motorizzato in cui il montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto al piano stabile, non superi i 6 metri nel caso di stativi e 8 metri nel caso di torri.
- Montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi i 7 metri.
Il titolo IV del Dlgs 81/08 non viene applicato cosi come definito dal D.lgs 81/08 ma con alcune precisazioni e alcune semplificazioni.
Tra gli obblighi contenuti nel capo II del titolo IV ricordiamo alcune precisazioni relative alla formazione professionale:
l’obbligo di una eventuale informazione formazione e addestramento adeguati e specifici, aggiuntiva da parte del datore di lavoro per i lavoratori che operano su sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e per gli addetti al montaggio e smontaggio di opere provvisionali.
Manifestazioni fieristiche
Il decreto stabilisce che sono soggette all’applicazione delle misure tecniche di cui al titolo IV, e quindi sono da considerare “cantiere”, le “attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture e opere temporanee per manifestazioni fieristiche” con le seguenti eccezioni:
- Strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
- Strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano inferiore fino a 100 metri quadri;
- Tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura collegati alla struttura di appoggio, non superi 8,50 m.
Particolari esigenze:
Per le manifestazioni fieristiche, il decreto considera le particolari attività in cui i lavoratori operano:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessita di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti;
h) presenza di piùstand contigui nello stesso quartiere fieristico.
Nell’applicazione della normativa cantieri è specificato che il committente è il soggetto organizzatore, gestore o espositore che ha la titolarità ed esercita i poteri decisionali e di spesa e per conto del quale vengono effettuate le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture e opere temporanee per manifestazioni fieristiche.
Allegati
Sono presenti i seguenti allegati:
-I: informazioni minime sul sito di installazione dell’opera temporanea
-II: informazioni per la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese straniere
-III : contenuti minimi del PSC e del POS per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento
-VI: informazioni minime sul quartiere fieristico
-V: informazioni minime del DUVRI di cui all’art 26 per le manifestazioni fieristiche
-VI : contenuti minimi del PSC e del POS per le manifestazioni fieristiche
Lisa servizi può assistervi nell’adempiere ai vari obboligi di cui al presente decreto.