Con Lettera Circolare n. 857 del 17 marzo 2009, si sono dati dei chiarimenti in merito all’applicazione del Decreto Ministeriale 12 settembre 2003 (regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto).
Si precisa che la procedura semplificata per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), ai sensi del Decreto Ministeriale 12 settembre 2003, per le sole imprese di autotrasporto iscritte in Camera di Commercio con l’indicazione nell’oggetto sociale dell’attività di autotrasporto ed appartenenti al settore:
Ø Trasporto merci conto terzi ed iscritte al relativo Albo degli autotrasportatori conto terzi;
Ø Trasporto di persone, imprese abilitate allo svolgimento del servizio di linea, noleggio con conducente e taxi.