Corso antincendio
Tutto quello che devi sapere in materia
Tutto quello che devi sapere sul corso antincendio per ogni classe di rischio (rischio basso, medio e alto) e il rispettivo aggiornamento obbligatorio.
In questo approfondimento in materia antincendio vedremo tutte le informazioni riguardanti:
- Normativa antincendio (dm 10 Marzo 1998 e le modifiche introdotte dai dm 3 Settembre 2021 detto “Decreto Minicodice”).
- Squadra antincendio e Addetti antincendio.
- Corso antincendio: Corso Antincendio rischio basso, Corso Antincendio rischio medio e Corso Antincendio rischio alto.
- Aggiornamento antincendio: Aggiornamento antincendio rischio basso, aggiornamento antincendio rischio medio e aggiornamento antincendio rischio alto.
- Rischio incendio.
Rispondendo per ogni argomento alle domande che ci vengono poste più frequentemente e sull’argomento formazione antincendio in generale.
La Normativa Antincendio
A partire dal 10 Marzo 1998 è stato applicato, come principale atto normativo per la valutazione del rischio incendio, il DM 10 Marzo 98.
Questo decreto ha anche guidato nella definizione dei criteri di prevenzione incendi per le attività “soggette e non normate“, fino all’entrata in vigore del DM 12 Aprile 2019.
Già dall’approvazione del DM 3 Agosto 2015, conosciuto come “Codice di Prevenzione Incendi”, tuttavia è divenuta evidente la necessità di allineare i contenuti del DM 10 Marzo ’98 alle nuove previsioni.
Si è così arrivati all’approvazione dei DM 1,2 e 3 Settembre 2021 che, dalla loro entrata in vigore, sostituiranno il DM 10 Marzo 1998.
Per quanto concerne gli ambiti di applicazione dei suddetti decreti, questi hanno avuto lo scopo realizzare quanto previsto dall’art. 46 comma 3 del D.Lgs. 81 08 (intitolato “Prevenzione Incendi“) che prevedeva:
“… i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti atti ad individuare: 1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, 2) misure precauzionali di esercizio, 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, 4) criteri per la gestione delle emergenze.
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. “
DM 1, 2 e 3 Settembre 2021
I 3 DM Settembre 2021 sono così articolati:
- Decreto Ministeriale 1 Settembre 2021: destinato ad identificare le metodologie di controllo degli impianti, delle attrezzature antincendio e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Questo decreto è soprannominato “Decreto Controlli”
- Decreto Ministeriale 2 Settembre 2021: destinato a stabilire i criteri per la GSA (Gestione Sicurezza Antincendio) e per questo soprannominato “Decreto GSA”.
- Decreto Ministeriale 3 Settembre 2021: destinato a stabilire i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della Strategia Antincendio. Permette di identificare a quale Classe di rischio appartiene ogni azienda. Questo decreto è soprannominato “Decreto Minicodice“.
Vi segnaliamo il nostro articolo “Novità su gestione delle emergenze e corsi antincendio: DM 2 Settembre 2021” sui cambiamenti apportati alla formazione antincendio per degli approfondimenti specifici su tutti cambiamenti alla normativa antincendio.
Vediamo ora un breve resoconto sui contenuti dei DM 1,2 e 3 Settembri 2021.
DM 1 Settembre 2021
Il Decreto 1 Settembre 2021, “Decreto Controlli“, riguarda i criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza.
Oltre al testo della legge, questo decreto contiene anche 2 allegati.
L’allegato 1, “Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio” che stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro di compilare e mantenere aggiornato un registro dei controlli periodici e delle attività di manutenzione su impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza che dev’essere sempre a disposizione per gli organi di controllo.
Lo stesso allegato stabilisce anche che questo controllo debba essere svolto da personale qualificato secondo la legge vigente.
Infine, sempre nell’allegato 1, viene proposta una tabella all’interno della quale sono indicate le possibili norme di riferimento per la verifica, il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio (ad esempio per gli estintori propone di fare riferimento alla norma UNI 9994-1) .
L’allegato 2, “Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio”, diviso in 5 paragrafi (“Generalità”, “Docenti”, “Contenuti minimi della formazione per la qualificazione del tecnico manutentore“, “Valutazione dei requisiti” e “Procedure Amministrative“) che, come da titolo, contiene tutte le caratteristiche e i requisiti di cui devono essere in possesso i tecnici manutentori e i docenti dei corsi per tecnici manutentori.
Nello stesso allegato sono anche contenute le informazioni sui contenuti minimi della formazione per i tecnici manutentori e la descrizione delle procedure amministrative da rispettare affinché l’esame da tecnico manutentore sia valido (ad esempio si stabilisce chi sono le figure che devono nominare la commissione esaminatrice).
Questo DM entra in vigore dal 25 Settembre 2022.
DM 2 Settembre 2021
Il Decreto 2 Settembre 2021, “Decreto GSA“, riguarda i criteri per la corretta gestione dei luoghi di lavoro in ottica di emergenza antincendio e di prevenzione/protezione antincendio.
Nel DM 2 Settembre 2021 sono presenti 5 allegati.
L’Allegato 1 “Gestione della Sicurezza Antincendio in Esercizio” e l’allegato 2 “Gestione della sicurezza antincendio in emergenza” stabiliscono le misure di gestione della sicurezza antincendio che i datori di lavoro devono rispettare.
L’Allegato 2 l’obbligo di redare un Piano di Emergenza per: luoghi di lavoro con almeno 10 dipendenti, luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza di più di 50 persone contemporaneamente, luoghi di lavoro di cui al DPR 151/2011.
La novità da sottolineare, in riferimento a quest’allegato, è che, in riferimento alla valutazione del rischio incendio, questo non dipende più dal solo numero di lavoratori presenti ma anche dal numero di persone presenti all’interno dell’attività.
L’Allegato 3, invece, contiene le informazioni sul corso antincendio e aggiornamento antincendio indicando i requisiti minimi della formazione e introducendo un’importante novità per quanto riguarda la preparazione teorica che, complice l’avvento delle nuove tecnologie, potrà svolgersi in modalità FAD sincrona.
I contenuti del corso antincendio e dell’aggiornamento antincendio vengono differenziati a seconda del grado di rischio dell’attività e vengono modificate le diciture “Basso Rischio“, “Medio Rischio” e “Alto Rischio” in favore di “Livello 1“, “Livello 2” e “Livello 3“.
L’Allegato 4 “Attestato di idoneità tecnica” stabilisce che in seguito alla frequentazione del corso antincendio del livello richiesto per l’attività per cui si lavora, i discenti debbano ricevere l’attestato antincendio di idoneità tecnica.
L’Allegato 5, infine, contiene i requisiti minimi dei corsi di formazione e aggiornamento per i docenti di corso antincendio (i requisiti “personali” dei docenti, invece, sono riportati nell’art. 6).
Questo DM entra in vigore dal 4 Ottobre 2022.
DM 3 Settembre 2021
Il Decreto 3 Settembre 2021, “Decreto Minicodice“, definisce come debba essere progettata, realizzata ed esercitata la sicurezza antincendio in particolare con riferimento alle attività ritenute a “basso rischio“.
Questo decreto stabilisce che per tutte le attività non a “basso rischio” debbano invece essere applicate le regole previste nel codice di prevenzione incendi (sono non a “basso rischio” le 80 attività descritte nel DPR 151/2011).
Il DM 3 Settembre 2021 si presenta con un Allegato ” Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio “, all’interno del quale al paragrafo 1 “Campo di Applicazione” vengono identificate le caratteristiche dei luoghi di lavoro a basso rischio incendio ovvero: “… quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) con affollamento complessivo minore uguale a 100 occupanti;
Nota Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
Nota Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.
b) con superficie lorda complessiva minore uguale a 1000 m2;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità
significative;
Nota Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900 MJ/m2.
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità
significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio “.
Lo scopo del Decreto Minicodice è semplificare la comprensione delle strategie antincendio (Compartimentazione, Esodo, Gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione ed allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio, sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio) che vengono approfondite nel Paragrafo 4 del DM “Strategia Antincendio“.
Questo DM entra in vigore dal 29 Ottobre 2022.
Squadra antincendio e addetti antincendio
All’interno del DM 2 Settembre 2021 sono anche contenute alcune indicazioni relative alla “Gestione della Sicurezza Antincendio in Emergenza” (Allegato 2) dove si stabilisce che “Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di addetti al servizio antincendio incaricati di sovrintendere e attuare le procedure previste. Il numero complessivo di personale
designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili“.
Il parlare di un “numero congruo” di dipendenti apre ad un’interpretazione non univoca e richiede una valutazione da parte di chi redige il piano di emergenza anche se necessario che sia garantita la sempre la presenza di almeno un addetto antincendio sul luogo di lavoro.
Generalmente è consigliabile che siano presenti almeno 2 addetti antincendio ogni 10 lavoratori (fermo restando le necessità di adattarsi a situazioni diverse ad esempio in base al livello di rischio dell’attività).
Squadra antincendio
Risulta più corretto parlare di “Squadra di Emergenza” composta da addetti antincendio e addetti al primo soccorso.
Va sottolineato che chi ricopre il ruolo di addetto antincendio può ricoprire anche il ruolo di addetto al primo soccorso.
Questa squadra di emergenza deve intervenire in caso di incendio ma anche di altri eventi catastrofici come infortuni, alluvioni, terremoti e altri disastri naturali.
Addetto Antincendio
Anche in questo caso la dicitura più “corretta” è addetto alla lotta antincendio.
La nomina degli addetti antincendio è un obbligo del datore di lavoro e del dirigente.
Seppur il numero di addetti antincendio non sia legalmente determinato dev’essere determinato in base a quanto emerso durante la redazione del DVR e del Piano di emergenza.
Secondo le previsioni del TUS l’addetto antincendio dev’essere nominato tenendo conto delle “capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza“.
La nomina ad addetto antincendio non può essere rifiutata dal lavoratore se non per “gravi e giustificati motivi” (ad esempio di salute).
Il lavoratore che viene nominato come addetto antincendio deve seguire gli appositi corsi di formazione antincendio in base al grado di rischio dell’attività per cui lavorano e i necessari aggiornamento (ad esempio se l’attività per cui lavorano è un’attività ad alto rischio dovranno seguire un aggiornamento antincendio rischio elevato).
Al di fuori degli interventi in caso di emergenza antincendio, gli addetti antincendio devono occuparsi della prevenzione, protezione e applicazione delle procedure antincendio (ad esempio spiegandole agli altri lavoratori).
Corso Antincendio
All’interno dell’allegato 3 del DM 2 Settembre 2021 sono riportati i nuovi contenuti del corso antincendio per ogni classe di rischio.
Ai Paragrafi 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 vengono inoltre elencate alcune tipologie di attività che rientrano in ciascuna classe di rischio (nel 3.2.2 le “attività di livello 3“, nel 3.2.3 le “attività di livello 2” e nel 3.2.4 le “attività di livello 1“).
La durata del corso antincendio è ovviamente diversa per ogni livello di rischio dell’attività poiché più alto è il rischio più sono i contenuti minimi della formazione. La durata dei corsi è la seguente:
- Corso antincendio Livello 1 (ex “rischio basso”): 4 ore.
- Corso antincendio Livello 2 (ex “rischio medio”): 8 ore.
- Corso antincendio Livello 3 (ex “rischio alto”): 16 ore.
La differenza principale rispetto alla previsione precedente riguarda l’obbligo di comprendere una parte pratica anche nella formazione di livello 1.
Aggiornamento Antincendio
Come per la formazione antincendio di base, anche i contenuti minimi e la durata dell’aggiornamento antincendio sono determinati all’interno del DM 2 Settembre 2021 all’allegato 3 (in particolare nel Paragrafo 3.2.6) e devono svolgersi con cadenza quinquennale.
Anche la durata degli aggiornamenti addetto antincendio è ovviamente diversa per ogni livello di rischio dell’attività ed è così strutturata:
- Corso Aggiornamento Addetto Antincendio Livello 1 (ex “rischio basso”): 2 ore.
- Corso Aggiornamento Addetto Antincendio Livello 2 (ex “rischio medio”): 5 ore.
- Corso Aggiornamento Addetto Antincendio Livello 3 (ex “rischio alto”): 8 ore.
Rischio Incendio
Nel DM 10 Marzo ’98 veniva data la seguente definizione per il rischio incendio: “Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone presenti”
In seguito all’approvazione dei DM Settembre 2021 si è persa la definizione di Rischio Incendio per le diverse classi di rischio dei luoghi di lavoro.
Per questo motivo i tecnici Lisa Servizi suggeriscono di mantenere valida, come riferimento, la vecchia definizione contenuta nel DM 10 Marzo ’98:
“A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso.
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a
basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di princìpi di
incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze
infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di
incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di
luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:
– per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli
probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme,
ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:
– aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di
verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
– aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre
reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
– aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
– aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
– edifici interamente realizzati con strutture in legno.
Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre
inoltre tenere presente che:
a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a
rischio elevato può elevare il livello di rischio dell’intero luogo di lavoro, salvo che l’area interessata sia separata dal
resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di
esodo sono protette contro l’incendio;
c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione
attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o
impianti di estrazione fumi.
Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla
presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l’affollamento degli ambienti, lo
stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di incendio.”
La valutazione del rischio incendio dev’essere effettuata secondo le cosiddette 3 “R”: Rischio Vita, Rischio Beni e Rischio Ambiente (le definizioni di queste 3 “R” sono contenute nel Codice di Prevenzione Incendi, DM 3 Agosto 2015).
Il Rischio Vita è relativo al rischio per la salvaguardia della vita umana.
Il Rischio Beni è relativo al rischio per la salvaguardia dei beni economici.
Il Rischio Ambiente è relativo al rischio per la la tutela dell’ambiente contro gli effetti dell’incendio.
Noi di Lisa Servizi mettiamo a disposizione:
- Corso Antincendio Rischio Basso (Livello 1).
- Corso Antincendio Rischio Medio (Livello 2).
- Corso Antincendio Rischio Alto (Livello 3).
- Aggiornamento Antincendio Rischio Basso (Livello 1).
- Aggiornamento Antincendio Rischio Medio (Livello 2).
- Aggiornamento Antincendio Rischio Alto (Livello 3).
Offriamo inoltre il servizio “Prevenzione incendi e Redazione CPI” che può comprendere diverse attività tra cui:
- Progettazione antincendio.
- Stesura della documentazione per il rilascio SCIA.
- Gestione Antincendio.