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Pubblicato il 07 Ottobre, 2024

Rendicontazione societaria in materia di sostenibilità: dal 1 gennaio 2024 l’obbligo per le grandi imprese

Il 10 settembre 2024 nella GU n.212 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n.125 che percepisce la la direttiva UE 2022/2464, ossia la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Che cos’è il CSRD?

Il CSRD è una Direttiva Europea che, come suggerisce il suo nome esteso,

C ->Corporate

S ->Sustainability

R ->Reporting

D ->Directive

Riguarda il reporting della sostenibilità. Tale Direttiva sostituisce l’NFRD (Non Financial Reporting Directive) sulla rendicontazione non finanziaria, che era attuata in Italia dal D.Lgs. 2016/254.

La CSRD prevede un numero maggiore di soggetti coinvolti nell’obbligo di rendicontazione, andiamo a vedere quali sono.

Che soggetti sono coinvolti in questo obbligo?

Sotto riportiamo le tempistiche e la tipologia di soggetti che dovranno adempiere a tale obbligo secondo il Decreto Legislativo 6 settembre 2024 n.125.

Dal 2025 (per l’anno fiscale 2024)

Grandi imprese che costituiscono enti di interesse pubblico e che superano, alla data di chiusura del bilancio, il numero di 500 dipendenti.

Dal 2026 (per l’anno fiscale 2025)

Le Grandi Imprese che superano per almeno due esercizi consecutivi una di queste due condizioni:

  • totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000
  • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250

Dal 2027 con possibilità di rinvio al 2028 (per l’anno fiscale 2026)

PMI quotate (ad esclusione delle Microimprese), ovvero imprese con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell’UE e che per due esercizi consecutivi rientrano in almeno due dei seguenti intervalli:

  • totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a 25.000.000
  • ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000
  • numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250

Dal 2029 (per l’anno fiscale 2028)

Imprese non europee, con almeno un’impresa figlia o una succursale in UE, hanno generato negli ultimi due esercizi consecutivi, nei territori dell’Unione, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro.

In questo caso l’impresa figlia o la succursale dovrà rendere accessibile il bilancio di sostenibilità redatto a livello di gruppo dalla società madre extra UE.

Cosa dovrà contenere la rendicontazione?

Dovrà seguire il principio di “doppia materialità”, ovvero che le aziende rendano conto non solo di come le questioni di sostenibilità influiscono sulla loro performance finanziaria (materialità finanziaria), ma anche dell’impatto delle loro operazioni sulla società e sull’ambiente (materialità d’impatto). In questo modo si favorisce una comprensione più approfondita della sostenibilità complessiva dell’azienda.

Di seguito le informazioni che le imprese sono chiamate a riportare:

  • modello di business dell’azienda e strategia aziendale in materia di sostenibilità, inclusa la resilienza e le opportunità legate alla sostenibilità.
  • i piani in termini di azioni, investimento e finanziari al fine di verificare che essi siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile (limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C e con l’obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050).
  • le modalità con cui il modello e la strategia aziendale tengono conto delle richieste dei portatori di interesse.
  • le finalità e i traguardi relativi alle tematiche di sostenibilità identificati e raggiunti dall’azienda, inclusi gli obiettivi quantitativi per la diminuzione delle emissioni di gas serra.
  • le procedure di Due Diligence adottate e una panoramica dei rischi più rilevanti legati agli aspetti di sostenibilità.

Il Decreto indica inoltre che nel Rapporto debba riportare informazioni inerenti i principali impatti negativi (effettivi o potenziali) legati all’attività dell’impresa rispetto alla value chain, inclusi tutti gli attori a monte e a valle dell’azienda.

Nel caso in cui le informazioni non fossero a disposizione dell’azienda allora per i soli primi 3 esercizi finanziari oggetto di rendicontazione è data la possibilità delle imprese di includere nella rendicontazione una spiegazione sugli sforzi compiuti per ottenere le informazioni richieste, i motivi per cui non è stato possibile ottenerli e i piani da mettere a punto per ottenerli in futuro.

Report di sostenibilità: pubblicazione

La rendicontazione dovrà essere inclusa in un’apposita sezione della relazione sulla gestione e dovrà essere redatta in formato elettronico con apposita marcatura.

  • 15 giorni prima dell’assemblea dovrà essere presente una copia in azienda
  • Dovrà essere pubblicato sul sito internet della società, o, in mancanza di questo, dovrà essere resa disponibile copia cartacea a chiunque ne faccia richiesta.
  • Infine, il documento dovrà essere depositato presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio.

Attestazione e conformità

Un soggetto revisore dovrà validare il report di sostenibilità con un’attestazione di conformità del documento. Con una relazione il revisore dovrà esprimere le conclusioni sulla conformità del report di sostenibilità rispetto alle regole di riferimento, all’obbligo di marcatura ESEF e agli obblighi informativi del Regolamento Tassonomia.

Chi è il Revisore della Sostenibilità?
Il revisore deve:

  1. Essere iscritto al Registro (italiano o UE);
  2. Abilitato alla rendicontazione di sostenibilità.

L’incarico potrà essere affidato al revisore legale del bilancio o ad un diverso revisore legale.

Responsabilità e sanzioni

La responsabilità della conformità del bilancio di sostenibilità ricade sull’Amministratore delle aziende avente l’obbligo.

In merito alle sanzioni il Decreto rimanda all’art. 193 del decreto legislativo n.58 del 1998.

Nel caso di inadempienze da parte di società quotate la CONSOB dovrà considerare, ai fini di valutare l’entità delle sanzione da mettere in atto:

  • Le procedure messe in atto dall’organo amministrativo per la redazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità al decreto;
  • Che la violazione degli obblighi non sia connessa all’omissione o alla mancata comunicazione di informazioni da parte delle imprese incluse nella value chain e che sono sottoposte al controllo della società.

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