Convenzione Ilo 190 molestie nel lavoro
E’ entrata in vigore la convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sulle molestie nel lavoro.
La Convenzione Ilo 190 fornisce una definizione molto ampia di molestia come comportamenti e pratiche che provocano, mirano a provocare o sono suscettibili di provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici. Non solo l’abuso fisico quindi come violenza ma anche quello verbale, oltre allo stalking e al mobbing. In particolare, si fa espresso riferimento alle violenze e alle molestie fondate sul genere.
Adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 dall’Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL), la Convenzione si propone infatti di tutelare tutti dalla violenza e dalle molestie sul lavoro indipendentemente dal tipo di Contratto di lavoro, e riconosce che le donne sono le più colpite.
La convenzione Oil prevede, un articolato quadro di obblighi per gli Stati membri, a partire da quello di adottare disposizioni interne che definiscano la violenza e le molestie conformemente a quanto da essa previsto e che prescrivano ai datori di lavoro di porre in essere le misure atte a prevenire le condotte lesive, fino al più generale obbligo per gli stessi Stati di adottare le misure necessarie, sia preventive che repressive. In particolare, la Convenzione chiede agli Stati di garantire alle potenziali vittime di violenze o di molestie l’accesso alla giustizia in maniera effettiva e di predisporre misure rimediali. Anche in tale contesto, essa dedica una particolare attenzione alle violenze e alle molestie basate sul genere.
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