Consegna degli attestati ai lavoratori nel nuovo accordo sulla formazione
Nella bozza definitiva del nuovo accordo per la formazione in ambito sicurezza troviamo l’obbligo di consegna degli attestati ai lavoratori, vecchia questione su cui ancora si discute.
Ricordiamo che nei precedenti accordi non era previsto un obbligo di consegna.
Capita, che il datore di lavoro che ha sostenuto i costi dei corsi di sicurezza, non consegni gli attestati ai lavoratori dimissionari. Tutto questo provoca inefficienza nel sistema e duplicazione inutile dei corsi, soprattutto, quando il lavoratore non può presentare al nuovo datore di lavoro la documentazione che attesti la sua avvenuta formazione.
Nella bozza di accordo, al punto 6 Attestazioni, si afferma che “Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato –unico per ciascun corso”.
La novità consiste non solo nell’obbligo di consegna, ma anche nel fatto che tale obbligo è posto a carico del soggetto formatore e non del datore di lavoro.
Questa che sembra una questione ovvia e di poco conto, in realtà crea notevoli complicazioni al soggetto formatore nei corsi aziendali ove il rapporto è tra soggetto formatore e azienda cliente.
Nei corsi aziendali capita spesso che non sia noto con congruo anticipo al soggetto formatore l’elenco dei partecipanti. Può capitare che il registro presenze sia in bianco e venga riempito con i dati dei partecipanti che fisicamente si presentano in aula.
Per poter consegnare le attestazioni ci sono due possibilità:
- Consegna fisica dell’attestato alla fine delle verifiche finali: questo presuppone che sia già stato stampato sulla base di un elenco che era disponibile prima dell’inizio del corso.
- Invio dell’attestato in formato digitale via mail: questo presuppone che il lavoratore disponga di una casella di posta elettronica e che tale casella sia comunicata al soggetto formatore.
Altra soluzione è quella che l’attestato sia scaricabile da un portale raggiungibile mediante login e password o scaricabile mediante QR code.
Garanzia della consegna
Il soggetto formatore deve poter dimostrare che ha consegnato l’attestato, quindi potrebbe essere utile avere una ricevuta o della consegna cartacea o dell’invio mediante posta elettronica.
Consegna dell’attestato da parte del Datore di lavoro
Anche se l’obbligo della consegna è in capo al soggetto formatore, dal punto di vista organizzativo potrebbe essere comodo concordare contrattualmente, tra soggetto formatore e azienda, che la consegna fisica sia effettuata dall’azienda che in ogni caso deve disporre di una copia di tutti gli attestati.