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Pubblicato il 06 Agosto, 2017

Consolidata la posizione sull’individuazione della responsabilità penale del RSPP a seguito di infortunio sul lavoro. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che pure è privo dei poteri decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può essere ritenuto responsabile del verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

Sembra ormai, se pure fosse rimasto ancora qualche dubbio in merito, che la Corte di Cassazione abbia raggiunto con questa recentissima sentenza una posizione definitiva e ben chiara circa la individuazione delle responsabilità penale del RSPP nel caso di un infortunio occorso ad un lavoratore presso una azienda nella quale lo stesso svolge la propria attività prevenzionistica.

Riferimenti della sentenza:

  • Corte di Cassazione – Sezione IV Penale – Sentenza n. 2814 del 27 gennaio 2011 (u. p. 21 dicembre 2010).

 

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