Whistleblowing: approvata la norma per la tutela di segnalazioni di reato
Whistleblowing: Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
Pubblicata in GU n.219 del 14 dicembre 2017 la Legge in vigore dal 29 dicembre 2017.
Si tratta di una norma finalizzata a stimolare la denuncia di reati sia nella PA che nel privato e volta a impedire comportamenti discriminatori, come il licenziamento nei confronti dei lavoratori che effettuano le segnalazioni.
La recente legge sul whistleblowing va a modificare la normativa precedente (D.lgs 20/3/2001 numero 165, articolo 54-bis: tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).
In pratica il dipendente della PA che segnala all’ANAC o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure punitive nei suoi confronti.
Chi segnala viene tutelato. E’ previsto che l’ANAC rediga delle linee guida per la segnalazione, in accordo con il garante della privacy.
Sono previste sanzioni da 5.000€ a 30.000€ per i responsabili delle misure discriminatorie.
Per il settore privato vengono apportate modifiche al D.lgs 231/01 e nello specifico all’articolo 2 Tutela del dipendente e collaboratore che segnala illeciti.
In particolare il modello di organizzazione e gestione (Modello 231) devono prevedere opportuni canali per le segnalazioni. Anche in questo caso vi è il divieto di ritorsione e discriminazione verso il segnalante pena la denuncia all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il licenziamento ritorsivo a seguito di segnalazione è nullo, come pure cambiamenti discriminatori nelle mansioni svolte.
Vai alla legge sul Whistleblowing: Legge 30 novembre 2017 n.179 Gu n.241 del 14 dicembre 2017