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Pubblicato il 05 Agosto, 2017

Sicurezza per il volontariato nella  protezione civile, croce rossa e cooperative sociali

E’ finalmente uscito il decreto (Decreto 13 aprile 2011 “Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro“)  di completamento del D.lgs 81/08 quello che stabilisce le “particolari modalità di svolgimento delle relative attività” di applicazione della sicurezza a:

“cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezi. civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei vigili del fuoco”.

Scopo del decreto è :

-provvedere all’applicazione delle disposizioni di sicurezza e salute del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative sociali (legge 8 novembre 1991, n. 381), alle organizzazioni di  volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonche’ ai volontari della Croce Rossa, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco; Tenuto conto delle particolari modalita’ di svolgimento delle rispettive attivita’;

-assicurare la tutela della salute e della sicurezza ai lavoratori, ai soci lavoratori delle cooperative sociali, agli  aderenti alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonche’ ai volontari della Croce Rossa, del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, uniformemente su tutto il territorio nazionale;

-coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari della protezione civile con il perseguimento degli obiettivi per i quali e’ stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela dell’integrita’ della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita’ naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi;

interessanti sono le definizioni che di fatto stabliscono il campo di applicazione del decreto:

“organizzazione di volontariato della protezione civile: è ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali,volontarie e gratuite dei propri aderenti, attivita’ di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi … nonche’ attivita’ di formazione e addestramento, nelle stesse materie;

Leggermente modificate rispetto al D.lgs 81/08 sono le definizioni di formazione, informazione e addestramento, ove si fa riferimento alle “attività operative”

b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ operative, all’identificazione e alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

c) «informazione»: complesso di attivita’ dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attivita’ operative;

d) «addestramento»: complesso di attivita’ dirette a far apprendere l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di protezione individuale, nonche’ le misure e le procedure di intervento;

Quali sono le particolarità modalità di applicazione ?

Il decreto chiarisce che le norme di sicurezza vanno applicate tenendo  conto che gli interventi svolti dai volontari della protezione civile, Croce Rossa Italiana, Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e da quelli dei  dei vigili del fuoco sono caratterizzati da:

a) necessita’ di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;

b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;

c) imprevedibilita’ e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilita’ pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;

d) necessita’ di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela di chi opera e delle persone comunque coinvolte.

VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Si stabilisce che gli obblighi connessi alla sicurezza sono solamente:

-informazione, formazione, addestramento, nell’ambito degli scenari di rischio individuati

-fornitura DPI e attrezzature “idonei” e ne sia formato e addestrato all’uso.

-controllo sanitario 

Viene chiarito che le sedi ove operano nonché ove si svolgono le attività di info/formazione, addestramento e attività operativa NON sono luoghi di lavoro.

Per quanto attiene al controllo sanitario, dovra uscire entro  6 mesi un altro decreto per definire i criteri con cui dovrà essere effettuata la sorveglianza sanitaria ai volontari.

CROCE ROSSA ITALIANA, AL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO E AI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO

Viene chiarito che quanto vale per i volontari della protezione civile valgono anche per quelli identificati dal titolo sopra riportato.

Disposizioni relative alle cooperative sociali

Viene chiarito che “Ove il lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un altro datore di lavoro, questi e’ tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui egli e’ chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita’.

Inoltre nel caso di lavoratori con “riduzione della capacita’ lavorativa” come identificata dalle legge o a lavoratori con handicap intellettivo e psichico, le attivita’ di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente con il loro stato soggettivo.

Le cooperative sociali assicurano che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attivita’ loro richieste.

 

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