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Pubblicato il 19 Luglio, 2017

Vigilanza corsi di formazione sicurezza

Visto il caos che regna negli adempimenti relativi alla formazione in ambito sicurezza e la difficoltà da parte degli enti di vigilanza di verificarli, la Regione Piemonte ha emesso un documento dal titolo “procedure per l’accertamento degli adempimenti relativi alla formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al dlgs 81/08 e s.m.i.”.

Il documento è utile perché fornisce un orientamento agli organi di vigilanza su cosa controllare. Anche se valida per il Piemonte, riteniamo possa avere un interesse di tipo generale.

Sono state prodotte varie schede, una per ogni tipologia di corso, con una sintesi degli adempimenti.

Un lavoro simile a quello che Lisa Servizi ha iniziato a fine 2011 e che ha prodotto le famose tabelle di sintesi sulla formazione.

Tra i vari controlli prescritti segnaliamo i seguenti:

·  verificare il tipo di corso e l’obiettivo formativo (ad esempio: aggiornamento RSPP, modulo A,

formazione generale per lavoratori, ecc.);

·  in caso di verifica preliminare negativa (vedi paragrafo precedente), richiedere al soggetto formatore

e/o erogatore la documentazione comprovante il possesso dei requisiti formali previsti dalla

normativa vigente;

·  verificare la presenza e la corretta compilazione del registro di presenza dei partecipanti;

·  verificare che il numero dei partecipanti sia conforme al massimo previsto per la tipologia del corso

(vedi tabella in allegato 1), accertando la corrispondenza, anche a campione, tra i presenti in aula e i

soggetti indicati come presenti nel registro;

·  verificare, per i corsi che lo prevedono (ad es. funi, ponteggi e uso attrezzature), l’idoneità delle aree

e delle attrezzature utilizzate durante la parte pratica del corso;

·  effettuare le verbalizzazioni secondo la prassi comunemente adottata e, se necessario, effettuare

ulteriori accertamenti (SIT, documentazione fotografica, ecc.)

·  consultare/acquisire/richiedere, se necessario, ad esempio:

o il programma del corso e/o il progetto formativo;

o il registro delle presenze riportante i nominativi e le qualifiche dei partecipanti, dei docenti,

degli eventuali tutor, i titoli delle lezioni e le ore di svolgimento;

o l’eventuale materiale informativo e didattico distribuito ai partecipanti;

o i curricula dei docenti, comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente

(vedi tabella in allegato 1);

o se dovuta, la comunicazione di inizio corso inviata alla Regione.

Magari venissero i controlli come quelli indicati!

Il documento allega anche un riepilogo delle violazioni “tipiche” e le azioni conseguenti da parte dell’organo di vigilanza.

Lascia perplessi la diffida al soggetto obbligato (datore di lavoro o dirigente) volta a sanare la situazione di non coinvolgimento dell’organismo paritetico, ove presenti nel settore e territorio in cui si svolge l’attività, adempimento a nostro avviso del tutto inutile, burocratico senza senso, e senza alcuna sanzione nel D.lgs 81/08.

Update 19/7/2017) : In Lombardia sono iniziati alcuni processi a carico di enti di formazione.

Il documento della Regione Piemonte è liberamente scaricabile dal nostro sito

Ing. Riccardo Borghetto –Lisa Servizi srl

Vigilanza corsi di formazione sicurezza

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