Verifica e-Learning dirigenti
Formazione e-Learning dirigenti: verifica apprendimento presenza Si o No ?
Commento da parte ing. Riccardo Borghetto
Penso che per scrivere certe norme bisogna avere superato un corso di laurea in “scienza della confusione”. Ma come si fa!
Antefatto:
Secondo l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per lavoratori e preposti non si può effettuare formazione e-Learning tranne che per casi particolari (formazione generale e aggiornamenti per lavoratori) e qualche argomento per i preposti.
La vera novità è la possibilità di fare tutta la formazione dei dirigenti in e-Learning.
Bellissimo!
Cosi non c’è bisogno di doverli raggruppare in aula, tenuto presente che i molteplici impegni di lavoro lo rendono difficile.
Peccato che al punto d) dell’allegato I dell’accordo si dica “La verifica di apprendimento finale va effettuato in presenza”
Questo annulla la praticità del corso in e-Learning.
Puoi usare la piattaforma. Ma devi fare un esamino finale “in presenza”.
Probabilmente gli estensori del primo accordo si sono resi conto della incongruenza e hanno apportato una modifica.
Nel recente accordo Stato Regioni dal titolo “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” di cui abbiamo dato ampia notizia c’è scritto:
“Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale “in presenza” deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica – cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza.
Ecco che secondo il recente accordo del 25 Luglio 2012 per presenza si intende praticamente videoconferenza. Vabbè è un meglio di prima.
Comunque esaminatore e dirigente possono rimanere distanti.
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