Pubblicato il 16 Gennaio 2011

Il 10 Novembre 2009 la Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n ° 33 con chiarimenti per quanto concerne la sospensione dell’attività imprenditoriale come previsto dall’art. 14 D. Lgs. 81/08 modificato dal D. Lgs. 106/09. All’interno della circolare si leggono le condizioni in presenza delle quali gli organi di vigilanza possono sospendere una attività di impresa .

Questo vuole essere un breve riassunto dei punti più importanti, comunque trovate in allegato il link alla circolare.

  • Il potere di sospendere una attività è previsto qualora il personale ispettivo di questo Ministero riscontri la presenza di lavoratori “in nero” e/o in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Il provvedimento di sospensione deve essere  “di norma” adottato ogni qual volta ne siano accertati i presupposti; dove però la sospensione dell’attività lavorativa comporta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori  o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento, anche nei casi di grave danno agli impianti o alle attrezzature (es. attività a ciclo continuo) ovvero ai beni (es. allevamento animali).
  • Va aggiunto  che il comma 11bis dell’art.14 del testo unico pone un limite ben determinato alla adozione della sospensione, ossia se riscontrato lavoro irregolare, la sospensione non si applica se il lavoratore preso in causa è l’unico occupato dall’impresa. Comunque si adotta l’allontanamento del lavoratore fino a piena regolarizzazione. Si noti che il termine di “lavoratore occupato” si adatta a qualsiasi prestatore di lavoro, anche autonomo, a prescindere dalla tipologia contrattuale .Si intendono quindi IRREGOLARI tutti i lavoratori per i quali non è stata trasmessa la comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego, (che è dovuta, oltre che per lavoratori dipendenti, anche per collaboratori con o senza modalità a progetto, associati e tirocinanti); i soci ed i familiari dell'imprenditore, (quando non sia stata data comunicazione preventiva all'Inail); tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione , “quando non si sia provveduto a formalizzare il rapporto”; i titolari di cariche societarie che svolgono attività lavorativa, per i quali non basta la visura camerale; i lavoratori autonomi occasionali previsti all'articolo 2222 del codice civile, non genuini, “per i quali dalla documentazione fiscale non si evinca che il versamento sia stato effettuato in loro favore”. Oltre alla sospensione ci si trova a dover applicare una maxi-sanzione. La misura varia da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, con l'aggiunta con riferimento alle sanzioni civili connesse all'omesso versamento di contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore, di una sanzione minima di 3mila euro, indipendentemente dalla durata della prestazione. Competente a irrogare la sanzione è la stessa direzione provinciale del lavoro deputata ad adottare la sospensione.
  • L’organo di vigilanza può revocare il provvedimento di sospensione. Per poter effettuare la revoca sono fondamentali: regolarizzazione dei lavoratori ; accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro; pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle già preventivate dal comma 6 dell’art.14 , pari a €.1500,00 per lavoro irregolare e €. 2500,00 per violazioni protezionistiche, a prescindere dal numero e gravità degli illeciti.
  • Se il datore di lavoro non ottempera al provvedimento di sospensione, è punito con l’arresto fino a 6 mesi se la sospensione è per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza, e con l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda fino a €.6400,00 nelle ipotesi di lavoro irregolare. Inoltre si va in prescrizione obbligatoria nella ipotesi di lavoro irregolare, vale a dire sospensione dell’attività imprenditoriale fino a regolarizzazione dei lavoratori . Nei confronti dei provvedimenti di sospensione si può far ricorso entro 30 giorni alla Direzione regionale del Lavoro ed al Presidente della giunta regionale, i quali devono pronunciarsi entro 15 giorni dalla notifica, altrimenti il provvedimento decade.
  • Il provvedimento di sospensione comporta anche un divieto alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche per la durata di anni due, sempre che il provvedimento di sospensione non venga revocato.

Collegamento alla circolare:  Circolare 33 del 10 Novembre 2009

 

 

 

Condividi:

Formazione professionale per la tua crescita.

Lisa Servizi è un Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Veneto in ambito di Formazione Continua, e offre formazione di alto livello attraverso la business unit dedicata, che propone corsi interaziendali a catalogo, corsi aziendali personalizzati, e-learning e training su campi prove.

Rimani informato sugli aggiornamenti di settore

Iscriviti alla Newsletter!

Segui da vicino le novità di Lisa Servizi, rimani aggiornato su eventi e servizi. Promettiamo di inviarti solo contenuti che troverai sicuramente interessanti.

Nome*
Email*