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Pubblicato il 20 Agosto, 2015

Sicurezza lavoro: milleproroghe 2011

È stato pubblicato su GU la Legge 26 febbraio 2011, n. 10, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, meglio conosciuto come Milleproroghe.

Tra le varie proroghe vi è un anno in più per le scadenze dei decreti attuativi previste dal Decreto Legislativo 81/2008. All’articolo 51 si precisa che: 

“All’articolo  3,  comma  2,  secondo  periodo,   del   decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e  successive  modificazioni,  in materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di lavoro, le parole:  entro  trentasei  mesi  sono  sostituite  dalle seguenti: entro quarantotto mesi.”

 Ricordiamo che si tratta dell’applicazione del Testo Unico sicurezza per particolari esigenze a:

  • Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile
  • strutture giudiziarie, penitenziarie
  • organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica
  • università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica
  •  istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado
  •  uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
  •  mezzi di trasporto aerei e marittimi
  • Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri
  • Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco
  •  Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale
  • archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali.
  • attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298
  • trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

Altre modifiche:

-controllo dei serbatoi ubicati presso i depositi GPL di cui al decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2004.

-proroga al 31 Marzo 2011 per l’applicazione del D.lgs 81/08 a: cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, ed i volontari dei vigili del fuoco. 

-ulteriore proroga per 2. Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all’articolo 23, comma 9, che riguarda l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994.

 

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