Inseriamo volentieri una notizia comparsa su PuntoSicuro del 18/7/2011 e commentata da ing. Gerardo Porreca in cui viene condannato un RSPP per errata valutazione di un rischio “difficile”.
Vi si trovano delle massime interessanti come l’obbligo per chi deve valutare il rischio di “continuo e completo aggiornamento tecnico” e “più spinto aggiornamento tecnico su base mondiale”.
RSPP : obbligo di aggiornamento continuo in materia di sicurezza sul lavoro
Cassazione: chi è professionalmente tenuto, deve provvedere a un continuo e completo aggiornamento tecnico indipendentemente da eventuali carenze di normative di settore, non ancora adeguate alla migliore tecnica. A cura di G. Porreca.
Cassazione Penale Sezione IV – Sentenza n. 104 del 4 gennaio 2011 (u. p. 21 ottobre 2010) – Pres. Morgigni – Est. D’Isa– P.M. Geraci – Ric. C.E.
Commento a cura di G. Porreca.
L’obbligo di aggiornamento dei soggetti responsabili delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro alle più attuali conoscenze tecniche è l’oggetto di questa sentenza della Corte di Cassazione penale e ciò nel rispetto sia delle disposizioni di legge vigenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro che dell’articolo 2087 del Codice Civile indipendentemente da carenze normative di settore non ancora adeguate alla migliore tecnica ovvero a rassicurazioni di organi tecnici. L’imputazione nel caso particolare in esame ha riguardato il non aver valutato un rischio che benché poco conosciuto si sarebbe comunque potuto individuare se fosse stato fatto riferimento a studi scientifici pubblicati e a noti risultati di ricerca.
L’evento infortunistico e le imputazioni
Un Tribunale ha condannato a due anni di reclusione ciascuno l’amministratore delegato, il presidente del consiglio di amministrazione ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione di una società ritenuti colpevoli dei delitti di omicidio e lesioni colpose aggravate e di crollo colposo mentre ha dichiarato di non doversi procedere in ordine alle contravvenzioni in materia antinfortunistica perché estinte per prescrizione. La vicenda oggetto della sentenza riguarda l’incendio e l’ esplosione verificatisi in una fabbrica con conseguente crollo di una struttura che ha avuto come conseguenza la morte di tre dipendenti e le lesioni personali gravi di altri cinque.
All’esito delle indagini preliminari, sulla scorta di approfondite indagini tecniche, i 7consulenti tecnici del P.M. hanno individuato come causa primaria del disastro un fenomeno di combustione e di esplosione avvenuti nel piano seminterrato dello stabilimento per la presenza di residuati della lavorazione altamente incendiabili. Agli imputati sono stati contestati i reati sopraindicati ed è stata addebitata la colpa di aver sottovalutato nel piano di sicurezza il pericolo di incendio/esplosione di un polverino (sostanza residuale della lavorazione di cardatura della lana) e della mancata effettuazione di un’analisi delle caratteristiche di infiammabilità di tale polverino, colpa aggravata dal fatto che tale pericolo di incendio sarebbe stato prevedibile in quanto si era già manifestato in precedenti episodi accaduti in fabbrica.
Il Tribunale in ragione delle opposte tesi scientifiche prospettate nel corso dell’istruttoria dibattimentale dal consulente tecnico del P.M. e da quelli della difesa, ritenendo non risolvibili le diverse impostazioni scientifiche assunte dai due gruppi di consulenti, ha disposto una perizia di ufficio che è giunta alla conclusione che, essendo la produzione di polveri nella lavorazione della lana inevitabile e contenendo queste dei residui vegetali che le rendono potenzialmente esplosive, è obbligo di chi gestisce tali impianti di evitare che si formino concentrazioni sospese di polvere finissima mettendo in evidenza inoltre che tale rischio era stato sottovalutato nel documento di valutazione rischi.
Il Tribunale, inoltre, per quanto riguarda la prevedibilità di un tale rischio, che secondo la difesa era da escludere in quanto a livello di letteratura mondiale non si è mai verificato un incendio causato dall’esplosione di polveri da lavorazione di lana, ha sostenuto che comuni conoscenze permettono di ritenere che qualunque sostanza, finemente polverizzata e concentrata nell’aria, diventa infiammabile ed in particolari condizioni anche esplosiva per cui di tali conoscenze i responsabili dello stabilimento dovevano dotarsi ex articolo 2087 c.c..
Proposto appello da parte degli imputati alla Corte distrettuale questa ha parzialmente riformata la sentenza appellata nel senso che ha assolto l’amministratore delegato ed il Presidente del Consiglio di amministrazione della società dai delitti ascritti per non aver commesso i fatti ed ha invece confermata la responsabilità penale del RSPP. In merito alla imprevedibilità dell’accaduto sostenuta dagli imputati anche la Corte di merito si è espressa sostenendo che, grazie alla ricerca condotta da un altro perito dalla stessa nominato, al momento dell’accaduto esistevano già due studi scientifici che indicavano che la polvere frutto della lavorazione della lana non era inerte ma presentava discrete capacità di portare, in presenza di precise condizioni, ad incendi ed esplosioni.
La stessa Corte ha messo altresì in evidenza che la valutazione del rischio specifico comportava indefettibilmente una competenza di settore che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione possedeva e che non è stata invece ravvisata nelle posizioni degli altri due imputati assolti.
Il RSPP ha fatto quindi ricorso alla Corte di Cassazione ribadendo che mai, in nessun luogo al mondo, si è verificato l’ incendio delle polveri di lana, sviluppatesi durante il processo di cardatura, e che la lana stessa non è stata mai considerata quale sostanza pericolosa meritevole di particolari cautele durante la lavorazione. Ha messo in evidenza, altresì, che per individuare le cause dell’incendio e dell’esplosione i vari consulenti tecnici, essendo il fenomeno poco conosciuto, avevano dovuto far ricorso ad un metodo scientifico del tutto innovativo servendosi di strumenti di misurazione creati ad hoc e con ciò volendo giustificare il perché non aveva effettuato ex ante la valutazione del possibile manifestarsi dell’evento e non aveva quindi inserito nel piano di sicurezza aziendale la previsione del rischio particolare ed i conseguenti rimedi da adottare.
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte
Avverso la sentenza della Corte distrettuale il RSPP ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione che lo ha però respinto dichiarandolo inammissibile. Con riferimento alla prevedibilità dell’incendio causato dall’esplosione di polveri della lana, costituente l’aspetto più saliente dei motivi posti a base del ricorso dell’imputato, la suprema Corte ha ribadito quanto già sostenuto dal Tribunale e dalla Corte di Appello e cioè che comuni conoscenze permettono di ritenere che qualunque sostanza, finemente polverizzata e concentrata nell’aria, diventa infiammabile, ed in particolari condizioni anche esplosiva e che all’epoca dei fatti esistevano già due studi scientifici pubblicati che indicavano che la polvere frutto della lavorazione della lana non è inerte, ma presenta discrete capacità di portare, in presenza di precise condizioni, a combustione ed esplosione.
”È vero che nella pratica quotidiana, soprattutto in materia antinfortunistica”, ha sostenuto la Sez. IV, “si cerca di evitare i rischi della lavorazione proprio sulla base dell’esperienza: rispetto ad un fatto già accaduto e che, per di più, si ripete in determinate occasioni, si trova il rimedio e le misure necessarie ad evitarlo. Ma ciò non basta, atteso che con riguardo ad attività lavorative di per sé pericolose, l’adozione delle misure idonee a prevenire i rischi devono essere attuate prima ancora che si verifichi l’infortunio”. “A tutto ciò”, ha proseguito la suprema Corte, “soccorrono la tecnica, la ricerca, gli studi, la documentazione e per l’appunto l’obbligo di continuo e completo aggiornamento tecnico che il Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4 impone”. “La conoscenza di tali caratteristiche del materiale trattato”, ha ancora aggiunto la Sez. IV, “avrebbe, a sua volta, innescato l’obbligo di verifica delle concrete modalità di funzionamento dei macchinari che entravano in contatto con tale polvere, svelando così i punti critici del sistema (contiguità fra depositi di polvere e circuiti elettrici; contiguità fra polveri e reti delle caselle; effetto del flusso d’aria; inidoneità delle reti costruite in nylon e loro cedevolezza; rischio di consequenziale spandimento di polveri finissime nel volume turbolento delle celle in fase di caricamento)”.
La suprema Corte, nel confermare la responsabilità dell’imputato, ha quindi concluso sostenendo la necessità che chi è professionalmente tenuto provveda al ”più spinto aggiornamento tecnico su base mondiale, e ciò in virtù della chiara previsione contenuta nel Decreto Legislativo n. 626 del 1994, articolo 4, indipendentemente da eventuali carenze di normative di settore, non ancora adeguate alla migliore tecnica, ovvero a rassicurazioni di organi tecnici”.
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