Rentri per la tracciabilità dei rifiuti
L’art. 188-bis del DLGS 152/2006, nell’attuale formulazione, definisce che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo RENTRI, gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’Ambiente, e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale.
Il RENTRI sarà suddiviso in due sezioni:
- La Sezione dell’Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
- La Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
In attesa dei decreti attuativi del nuovo sistema R.E.N.T.Ri., continuano a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti (del 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148) in materia di tenuta dei registri di carico e scarico, e di produzione dei formulari per l’identificazione dei rifiuti trasportati.