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Pubblicato il 13 Settembre, 2024

RENTRI: Solo 5 mesi alla prima scadenza dell’obbligo di adesione al Registro Elettronico di Tracciabilità dei Rifiuti

Molti di noi tempo fa hanno aggiunto a calendario una data, il 13 febbraio 2025.

Siamo ormai a 5 mesi dalla scadenza dell’obbligo di adesione al RENTRI, ovviamente tenendo conto delle differenze tra i vari gruppi, ma di questo ne parleremo più avanti.

Cerchiamo quindi di capire di cosa stiamo parlando e quali temi dovremmo affrontare nell’immediato futuro.

Cos’è il RENTRI?

Innanzitutto RENTRI sta per Registro Elettronico di Tracciabilità dei Rifiuti e costituisce un nuovo sistema che ha lo scopo di garantire una maggiore trasparenza e controllo lungo tutta la filiera dei rifiuti, dalla produzione fino alla loro destinazione finale, assicurando che tutte le fasi di gestione siano tracciate e monitorate anche al fine di decidere tempestivamente le politiche ambientali da adottare.

In realtà non è una assoluta novità in quanto era stato già fatto un tentativo con il SISTRI. Questo strumento però aveva creato problemi e difficoltà di utilizzo sin dall’entrata in vigore determinando dapprima la una riduzione delle aziende che dovevano aderire e poi la sua completa abolizione a partire dal 2019.

Esiste anche il MUD, ma non è uno strumento real time. Infatti riesce a dare solo una fotografia annuale della gestione dei rifiuti.
Il RENTRI è gestito direttamente dal ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica tramite la piattaforma dell’Albo gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.

Il RENTRI è articolato in una sezione anagrafica con i dati anagrafici degli operatori (soggetto iscritto al RENTRI) e alcune informazioni relative all’attività svolte dagli stessi e una sezione Tracciabilità dove troviamo i dati relativi agli adempimenti sul registro cronologico di carico e scarico e dei formulari di identificazione.
Per quanto riguarda il RENTRI potremmo non esser giunti al capitolo finale, in quanto potrebbero ancora essere emanati alcuni decreti attuativi per chiarire alcuni dubbi/questioni irrisolte.

Innanzitutto diamo i riferimenti di legge che hanno portato al RENTRI:

  • Il Dlgs 3 settembre 2020, n.116 ha introdotto nel T.U.A. l’art. 188-bis e istituito il concetto di «Sistema di tracciabilità dei rifiuti».
  • il Decreto n.59/2023 ha introdotto ufficialmente il nuovo sistema di tracciabilità.

A questi si aggiungono alcuni decreti direttoriali che vanno a definire le modalità operative su vari aspetti che ha modificato il RENTRI.

La nuova gestione

Ma nella pratica, e quindi nella gestione ordinaria delle aziende, e non solo, cosa comporta l’entrata in vigore del RENTRI?

Parliamo della completa digitalizzazione di quelle pratiche che conosciamo come il registro cronologico di carico e scarico e i formulari.
Ricordiamo che non ci saranno novità nella sostanza, infatti il R.E.N.T.RI. non apporterà modifiche al Testo Unico Ambientale, ma stabilirà le modalità e le tempistiche per l’invio dei dati relativi alla produzione e alla movimentazione dei rifiuti agli Enti competenti e alle Autorità di controllo.

Chi è obbligato a iscriversi al RENTRI?

A questo punto vediamo chi è obbligato ad iscriversi al RENTRI. All’art. 188-bis del D. Lgs. 152/06 troviamo:

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • produttori di rifiuti pericolosi
  • enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
  • commercianti e intermediari;
  • i consorzi istituiti per il recupero di e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dalle attività di recupero rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e trattamento delle acque, rifiuti da abbattimento fumi con più di 10 dipendenti.

Quando?

Ma alla precedente domanda se ne aggiunge un’altra: entro quanto tempo? La risposta non è proprio immediata come potrebbe sembrare, in quanto sono stati definiti dei “gruppi” e ognuno di questi “gruppi” ha una tempistica ben precisa:

  • Dal 15 Dicembre 2024 al 13 Febbraio 2025 -> Gli enti o imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
  • Dal 15 Giugno 2025 al 14 Agosto 2025 -> Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi;
  • Dal 15 Dicembre 2025 al 13 Febbraio 2026 -> Gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10;

I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.

Sanzioni

Le sanzioni le troviamo all’art. 258 del D. Lgs. 152/2006. In particolare:

  • la violazione per la mancata tenuta del registro di carico e scarico (art.190 c. 1) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Se la violazione riguarda i rifiuti pericolosi la sanzione va da 10.000 a 30.000 euro nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore;
  • La violazione per la mancata comunicazione (legge 25 gennaio 1994, n. 70) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 2.000 a 10.000 euro. È prevista una riduzione della sanzione per cui effettua la comunicazione entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito;
  • chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario (art. 193) ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 10.000 euro. Nel caso di rifiuti pericolosi si applica l’art. 483 del codice penale.

Iscrizione

Questa novità riguarda l’iscrizione al RENTRI. Partiamo dal presupposto che dovrà avvenire esclusivamente per via telematica tramite il portale RENTRI integrato nella piattaforma telematica dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Questa fase dovrà essere eseguita obbligatoriamente da uno o più rappresentati dell’azienda tramite strumenti digitali di autenticazione. “Rappresentare l’azienda” significa che questa posizione deve trovare riscontro ad esempio nella visura camerale. Questo passaggio è importante in quanto il RENTRI provvederà ad un “controllo incrociato” verificando che la persona ha i requisiti tramite il Registro delle Imprese.

In un passaggio verranno importati dati da banche dati e potranno essere aggiunte alcune informazioni ai fini della creazione del profilo. A questo punto il rappresentante dell’azienda potrà “inserire” alcune persone fisiche che potranno completare l’operazione e utilizzare la piattaforma per le varie operazioni. Questa figura viene definita utente.

In questa prima fase di iscrizione dovranno inoltre essere pagati i diritti di segreteria e un ulteriore contributo. Negli anni successivi al primo, ed entro il 30 Aprile, dovrà inoltre essere corrisposto un contributo annuale. Di seguito un piccolo riepilogo.

rentri - scadenza iscrizione

Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI

L’art. 15 del D.M. n. 59/2023 impone:

  • Ai soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico, in pratica gli stessi tenuti alla registrazione al RENTRI, di trasmettere i dati del registro al RENTRI a decorrere dalla data di iscrizione.
  • precisando che la trasmissione dovrà avere cadenza mensile e più precisamente entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata fatta una annotazione;
  • se non si effettuano annotazioni allora non sarà necessario trasmettere dati.
  • Agli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti di trasmettere i dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi.

Per fare ciò verrà garantita, in concerto tra ministero e software house, l’interoperabilità tra i vari gestionali di cui si dotano le aziende e il RENTRI. Quindi andrà verificato con la propria software house questo processo.

Inoltre sarà offerto un servizio ai trasportatori per trasmettere la copia del FIR cartaceo firmato da tutti i soggetti per la chiusura del ciclo di vita del formulario. Sarà possibile per gli operatori scaricare quindi la copia.

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