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Pubblicato il 19 Luglio, 2017

RAEE: Apparecchiature elettriche e elettroniche: sostanze pericolose

E’ stata emanata dal Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di certe sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La direttiva è stata emanata l’8 giugno scorso ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 174 del 1° luglio 2011.

L’art. 1 definisce l’oggetto della direttiva stessa: vengono istituite le “norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE”.

Nell’art. 2 ritroviamo l’ambito di applicazione. Di seguito si riportano le categorie individuate nell’allegato II:

·         Grandi elettrodomestici

·         Piccoli elettrodomestici

·         Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

·         Apparecchiature di consumo

·         Apparecchiature di illuminazione

·         Strumenti elettrici ed elettronici

·         Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e per lo sport

·         Dispositivi medici

·         Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali

·         Distributori automatici

·         Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate.

Sempre all’art. 2, comma 4, viene definito a quali apparecchiature non si applica::

a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza degli Stati membri, compresi le armi, le munizioni e il materiale bellico destinati a fini specificamente militari;

b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;

c) alle apparecchiature progettate specificamente e da installare come parti di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva e che possono svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura ed essere sostituite unicamente dalle stesse apparecchiature appositamente progettate;

d) agli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;

e) agli impianti industriali fissi di grandi dimensioni;

f) ai mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;

g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;

h) ai dispositivi medici impiantabili attivi;

i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere utilizzati in un sistema concepito, montato e installato da professionisti per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali;

j) alle apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, messe a disposizione unicamente nell’ambito di rapporti tra imprese.

Nell’allegato II della direttiva sono elencate le sostanze con restrizioni d’uso di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei materiali omogenei.

Per ulteriori dettagli e chiarimenti vi invitiamo a contattarci.

RAEE: Apparecchiature elettriche e elettroniche: sostanze pericolose

 

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