21-12-2011 La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome ha approvato i nuovi Accordi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavori che svolgono il ruolo di RSPP.
11-01-2012 Pubblicati in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 8 del 11-1-2012, gli accordi sanciti il 21 dicembre dalla Conferenza Stato Regioni e relativi al formazione sicurezza lavoratori e ai corsi di formazione per datore di lavoro – RSPP.
Riferimenti
Tabella degli adempimenti
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 8 del 11-1-2012
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Finalmente abbiamo i documenti relativi all’accordo firmato dalla Conferenza Stato Regioni relativamente alla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e Datori di lavoro che assumono incarico di RSPP. I documenti provengono da Aifos e sono scaricabili anche dal sito Aifos.
Lo aspettavamo da alcuni anni.
L’accordo entrerà definitivamente in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista per Gennaio 2012.
Diciamo subito che nella versione dell’accordo del 21/12/2011 che è quella definitiva sono rispettate quasi del tutto le bozze che avevamo diffuso a Luglio.
Vi sono delle piccole differenze marginali soprattutto per quanto riguarda le ore minime di aggiornamento.
Facciamo un riassunto dei due accordi firmati il 21/12/2011: uno riguarda i lavoratori, preposti e dirigenti, l’altro solo i Datori di lavoro RSPP.
Aspetti comuni ai due accordi
FREQUENZA MINIMA
90% ore
ESPERIENZA DOCENTI
Almeno triennale
Accordo Stato Regioni formazione lavoratori preposti dirigenti
Chi può fare i corsi
Tutti : anche il Datore di Lavoro
Lavoratori
3 livelli di rischio : Alto medio Basso cui corrispondono 16,12, 8 ore di formazione.
4 ore di formazione parte generale (anche e-learning)
4-8-12 ore di formazione specifica sui rischi tipici del settore
Preposti
Formazione particolare aggiuntiva per il preposto ( da aggiungere a quella come lavoratore) : 8 ore di formazione.
Contenuti:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti,
somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione
dirigenti
Formazione sostitutiva a quella dei lavoratori : 16 ore di formazione.
1) Modulo giuridico normativo
2) Gestione e organizzazione della sicurezza
3) Individuazione e valutazione rischi
4) Comunicazione, consultazione e formazione dei lavoratori
Aggiornamento
Lavoratori
Preposti
Dirigenti
Almeno 6 ore ogni 5 anni per lavoratori
Almeno 8 ore ogni 5 anni per dirigenti e preposti : anche e-learning
Non si considera aggiornamento la formazione per nuovi rischi o cambi processo
Verifiche e rilascio attestati
Preposti e dirigenti : colloquio o test finale
Da fare entro
Dirigenti : 18 mesi
Preposti: 18 mesi
Lavoratori neoassunti: max 60 giorni
Attestati
Devono contenere almeno
•Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
•Normativa di riferimento;
•Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
•Specifica della tipologia di corso seguito, indicazione del settore di riferimento, monte ore frequentato (l’indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
•Periodo di svolgimento del corso;
•Firma del soggetto organizzatore del corso.
Crediti formativi pe cambio azienda
Lavoratori
Riconosciuta sempre parte generale
Parte specifica riconosciuta se cambio azienda stesso settore
Riconosciuta la parte specifica se mobilità entro la stessa azienda multisettoriale
Dirigenti e preposti : sempre per cambio azienda/mansione
Formazione pregressa
Lavoratori e preposti
Riconosciuta se erogata in modo conforme a quanto previsto dai relativi contratti.
In caso contrario da fare entro 12 mesi
Dirigenti : riconosciuta se svolta conforme a DM 16/1/97 o modulo A
Accordo Stato Regioni formazione Datori Lavoro RSPP
Livelli di rischio
3 livelli di rischio : Alto medio Basso cui corrispondono 48,32, 16 ore di formazione.
Chi può fare i corsi
a) le Regioni e le Province autonome, o ulteriori soggetti accreditati.
b) l’Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
c) l’INAIL;
d) il Corpo nazionale VVF;
e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
h) gli enti bilaterali, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo
i) i fondi interprofessionali di settore;
j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.
organizzazione
a) individuazione responsabile progetto formativo (anche il docente);
b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti;
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo
Unità didattiche
Totale 16-48 ore
1) Modulo giuridico normativo
2) Gestione e organizzazione della sicurezza
3) Tecnico: Individuazione e valutazione rischi
4) Relazionale : formazione e consultazione dei lavoratori
I primi 2 anche in E-Learning
Aggiornamento
Almeno 6 ore ogni 5 anni per rischio basso
Almeno 10 ore ogni 5 anni per rischio medio
Almeno 14 ore ogni 5 anni per rischio alto
Argomenti
– approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
– sistemi di gestione e processi organizzativi;
– Tecniche di comunicazione;
– fonti di rischio, compresi quelli di tipo ergonomico.
L’obbligo di aggiornamento:
-si applica anche a chi ha frequentato i corsi D.M. 16/01/1997
-si applica agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi Dgs. 626/94 (entro 24 mesi)
Verifiche e rilascio attestati
colloquio o test finale
Da fare entro
Subito
Entro 6 mesi se corso già iniziato conforme a DM 16/1/97
Attestati
Devono contenere almeno
•Denominazione del soggetto formatore
•Normativa di riferimento
•Dati anagrafici del corsista
•Specifica della tipologia di corso seguito (settore di riferimento, ore frequentate, Periodo di svolgimento)
· Firma del soggetto che rilascia l’attestato, il quale può essere anche il docente.