Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità Agile (Smart working)
Un commento dell’Ing. Borghetto, amministratore unico di Lisa Servizi, sul nuovo protocollo nazionale sul Lavoro in modalità Agile
Eravamo in attesa di una norma di legge, invece ci troviamo di fronte ad un protocollo (sulla falsariga di quello redatto in periodo Covid) sottoscritto dalle parti sociali e dal Ministero del lavoro, quasi a sottolineare che l’argomento smart working va affrontato assieme. Vale solo per il settore privato.
Il titolo esatto è il seguente “Linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale nel rispetto della disciplina legale di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81 e degli accordi collettivi in essere, tutto ciò affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi.”
In pratica, poiché la regolamentazione del lavoro agile (smart working) dovrà essere trattata nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro CCNL di ogni settore, queste linee di indirizzo definiscono i contenuti dei futuri contratti, che immagino, su questo punto saranno praticamente identici.
Le motivazioni che stanno alla base della modalità di lavoro agile, sono oramai ben note e sperimentate nel corso del 2020 e 2021, e nascono dall’esigenza di una diversa organizzazione del lavoro più moderna, che consenta di meglio soddisfare le esigenze di bilanciamento tra sfera personale e lavorativa, puntando più sul raggiungimento degli obiettivi e flessibilità che sul controllo rigido dell’orario di lavoro. Una recente indagine ministeriale ha evidenziato i benefici della nuova modalità organizzativa sia per i lavoratori che per le imprese, ma anche evidenziato gli elementi di criticità che necessitano di essere formalizzati contrattualmente.
Le linee guida valorizzano “la contrattazione collettiva quale fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile” favorendo “lo sviluppo di un moderno sistema di relazioni industriali.”
Commento sul contenuto del Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità Agile.
Vediamo ora a grandi linee i punti qualificanti del Protocollo Nazionale sul Lavoro in modalità Agile.
Art. 1 principi generali
Viene chiarito che l’adesione al lavoro agile “avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale”, da cui si può sempre recedere. L’eventuale non adesione del lavoratore a questa modalità non può essere utilizzato per il licenziamento del lavoratore o per l’utilizzo di sanzioni disciplinari. Viene ribadito che il lavoro agile differisce dal telelavoro cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, ove prevista.
Art. 2
Accordo individuale
Il contratto individuale tra lavoratore e Datore di lavoro deve essere rispettoso sia della normativa di legge, che del CCNL che delle linee di indirizzo definite nel presente Protocollo. I seguenti punti sono obbligatori:
- durata dell’accordo, a termine o a tempo indeterminato;
b) l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali
aziendali;
d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali;
e) gli strumenti di lavoro;
f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la
disconnessione;
g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali;
h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in
modalità agile;
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
3. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere anticipatamente
Il datore di lavoro deve adempiere agli obblighi informativi del presente Protocollo.
Art. 3
Organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione
Il lavoro agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati.
Va definita la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.
Non è previsto il lavoro straordinario. Nei casi di assenze per malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa.
Art. 4
Luogo di lavoro
Il lavoratore è libero di svolgere l’attività in qualunque luogo di lavoro, purché siano garantite le norme di sicurezza e di riservatezza dei dati aziendali.
Art. 5
Strumenti di lavoro
Gli strumenti di lavoro sono di norma messi a disposizione dal datore di lavoro, che ne garantisce la manutenzione e riparazione a proprie spese. E’ possibile anche l’utilizzo di strumenti tecnologici di proprietà del lavoratore previo accordo e previa verifica del rispetto dei requisiti di sicurezza dei dati.
E’ previsto che in caso di guasto, furto o smarrimento delle attrezzature, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile per l’attivazione, se necessario della procedura aziendale di data breach.
In casi particolari, ove sia dimostrata la negligenza del lavoratore, lo stesso può essere chiamato a rispondere di eventuali danni procurati all’azienda.
Art. 6
Salute e sicurezza sul lavoro
Viene chiarito che anche al lavoro agile si applicano le norme di tutela della sicurezza e salute sul lavoro e tra queste vi è la consegna di una informativa scritta sui rischi del lavoro agile con cadenza annuale in caso di modifiche organizzative.
La prestazione lavorativa deve essere svolta in ambienti idonei ai sensi della normativa vigente. Su questo punto non viene chiarito chi svolge il controllo né la modalità.
Art. 7
Infortuni e malattie professionali
Articolo che dice cose ovvie: il lavoratore agile è assicurato Inail
Art. 8
Diritti sindacali
Altro articolo che dice cose ovvie: la modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Art. 9
Parità di trattamento e pari opportunità
1. Come stabilito dall’art. 20, l. n. 81/2017, lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve incidere sugli elementi contrattuali in essere quali livello, mansioni, inquadramento professionale e retribuzione del lavoratore. Non ci devono essere differenze anche in merito ai premi di risultato e opportunità di carriera, di accesso a forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità.
Art. 10
Lavoratori fragili e disabili
1. Salvo quanto previsto dalla legge, le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.
Art. 12
Protezione dei dati personali e riservatezza
Il capitolo sul trattamento dei dati è corposo, a segnalare l’importanza della questione.
Vengono chiariti gli obblighi sia per il lavoratore agile (il rispetto del trattamento dati personali, alla riservatezza) che del datore di lavoro (dotazioni tecniche, organizzazione del lavoro, procedure di sicurezza dei dati e delle comunicazioni, informazione e formazione dei lavoratori, gestione delle procedure del GDPR e procedure data breach).
Le Parti sociali convengono sulla necessità di adottare un codice deontologico e di buona condotta per il trattamento di dati personali dei lavoratori in modalità agile da sottoporre al previsto giudizio di
conformità da parte dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.
Art. 13
Formazione e informazione
Le parti sociali al fine di diffondere una cultura aziendale orientata alla responsabilizzazione e partecipazione dei lavoratori, ritengono necessario prevedere percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. I percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in modalità agile.
La formazione deve riguardare anche un utilizzo appropriato della tecnologia, evitando qualsiasi forma di invasione nella vita privata, nel pieno rispetto della persona.
Art. 14
Osservatorio bilaterale di monitoraggio
Le Parti sociali istituiscono un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile cui partecipano tutti i firmatari del protocollo per monitorare i risultati raggiunti.
Art. 15
Incentivo alla contrattazione collettiva
Le Parti sociali concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello. Concordano anche sulla necessità di semplificare il regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale.
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