Dopo molta attesa e un articolato iter procedurale di confronto tra soggetti istituzionali e parti sociali, iter concluso in grande ritardo rispetto ai termini previsti (30/6/2022), l’Accordo 59/CSR del 17 aprile 2025 della formazione in ambito sicurezza è stato finalmente sancito dalla Conferenza tra lo Stato e le Regioni e Provincie autonome.
Abbiamo deciso di pubblicare una prima analisi, rimandando agli eventi e corsi di formazione sul tema per una analisi più profonda.
Alla fine di questo documento trovate
- Un link per scaricare il testo del Nuovo Accordo.
- Una tabella di sintesi che riassume i corsi di formazione interessati all’Accordo stesso.
L’Accordo non entra subito in vigore
Tranquillizziamo tutti quelli che sono convinti che da oggi cambi tutto.
Per entrare in vigore deve essere, come da prassi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Da tale data c’è tempo un anno (regime transitorio) per passare dall’attuale regime (i vari accordi del 2011, 2012 e 2016) al nuovo. Per i soli corsi per Datori di lavoro, che costituisce una novità assoluta e molto discussa, c’è tempo 2 anni.
Dai vecchi accordi al nuovo
Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 unifica e riorganizza in un unico documento la disciplina della formazione in ambito salute e sicurezza sul lavoro come previsto dall’articolo 37 del D.Lgs 81/08 abrogando i previgenti Accordi e sostituendoli con una normativa più organica e razionale, eliminando le incongruenze di Accordi emanati in periodi diversi.
Ad esempio i requisiti dei soggetti formatori e dei docenti formatori sono gli stessi per tutti i corsi.
Gli accordi abrogati
Gli accordi attuativi del D.lgs 81/08 che saranno a breve abrogati e sostituti dalla nuova normativa non appena sarà pubblicata in GU sono:
- Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, repertorio atti n. 221/CSR
Oggetto: individuazione della durata e dei contenuti minimi della formazione per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (artt. 34 e 37 D.Lgs. 81/2008). - Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, repertorio atti n. 223/CSR
Oggetto: corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008. - Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, repertorio atti n. 53/CSR
Oggetto: individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché modalità, durata e contenuti minimi della formazione (art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/2008). - Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, repertorio atti n. 128/CSR
Oggetto: criteri per la formazione dei responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (art. 32, D.Lgs. 81/2008). - Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, repertorio atti n. 153/CSR
Oggetto: linee applicative degli accordi del 21 dicembre 2011, recanti chiarimenti e indicazioni operative sugli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 81/2008.
I Soggetti interessati dal nuovo accordo sulla formazione
I soggetti interessati dal nuovo accordo del 17/4/2025 sono:
- Lavoratori, dirigenti e preposti ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/2008;
- Datori di lavoro;
- Datori di lavoro Rspp ai sensi dall’art. 34;
- Rspp e Aspp ai sensi dell’art. 32;
- Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e mobili ai sensi dell’art. 98;
- Lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in applicazione dell’art. 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177;
- Operatori di attrezzature di lavoro per cui è prevista una specifica abilitazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008.
- Datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese affidatarie (art. 97 D. Lgs. n. 81/2008)
I corsi normati dall’Accordo Stato Regioni del 17 Aprile 2025 sulla formazione
Per ciascuna tipologia di corso relativa ad una specifica figura aziendale sono riportate:
- Moduli e relativa durata in ore
- Modalità di erogazione (presenza, video conferenza sincrona, e-Learning, addestramento pratico)
- Periodicità dell’aggiornamento
- Durata dell’aggiornamento in ore
Parte IV: Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi
Grandissimo spazio viene dato alla metodologia del processo di formazione, che è ispirato al ciclo della qualità:
- plan: progettazione
- do: erogazione
- check: monitoraggio e verifiche
- act: riesame
Abbiamo già analizzato la questione in dettaglio per cui rimandiamo allo specifico articolo
Verifica dell’apprendimento (parte IV punto 6)
Viene introdotto per tutte le tipologie di corso l’obbligo generalizzato di verifica dell’apprendimento finale, che diventa condizione necessaria per il rilascio dell’attestato.
Sono definite nei dettagli le modalità con cui effettuare tale verifica:
- Test: somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande (10 domande nei corsi di aggiornamento) ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
- Colloquio individuale: individuale finalizzato a verificare le competenze acquisite durante il corso;
- Simulazione: simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti al ruolo rivestito nel contesto lavorativo;
- Prove pratiche: previste per i lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento e lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro da eseguire come riportato nei punti 7 e 8, parte II dell’Accordo.
La verifica di efficacia dei corsi di formazione (parte IV punto 7)
Una novità del nuovo Accordo è rappresentata dalla verifica di efficacia “La valutazione dell’efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale”
Sul tema abbiamo ne avevamo già scritto qui:
Soggetti formatori (parte I punto 1)
In questo ambito i cambiamenti sono molti. Oggi in alcuni attestati compaiono anche 4-5 loghi, molto spesso di associazioni/enti farlocchi, e non si capisce chi è il soggetto formatore, volutamente nascosto nella nebbia. Nel nuovo accordo viene specificato “Per ogni corso di formazione deve essere individuato un unico soggetto formatore. Nel caso in cui il corso di formazione sia organizzato da più soggetti formatori, tra questi dovrà essere individuato il soggetto formatore responsabile del corso cui spettano gli adempimenti previsti a carico dello stesso da parte del presente accordo.”
Nel seguito un nostro approfondimento sul tema:
Requisiti dei docenti (parte I punto 2)
Oltre al requisito formale (possesso dell’abilitazione secondo DM 6/3/2013) nella parte IV, quella dedicata alla progettazione dei corsi e dei requisiti minimi delle varie figure, vengono dettagliati altri requisiti relativi alla capacità di erogare corsi per adulti “Docente: Soggetto in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente in materia di formazione su SSL, esperto delle tematiche oggetto della formazione nell’area disciplinare di afferenza in base alle specifiche conoscenze e competenze. Deve conoscere anche la specificità e le dinamiche della formazione su SSL, con particolare riferimento alle metodologie didattiche più idonee per l’apprendimento degli adulti. È responsabile del presidio delle dinamiche di gruppo e dei rapporti con i discenti con l’obiettivo di favorire l’apprendimento, la partecipazione e l’interazione. È responsabile della progettazione e dell’erogazione delle unità didattiche assegnate, dell’individuazione delle strategie e metodologie didattiche più idonee per l’erogazione, della predisposizione di materiali didattici e delle modalità di verifica che tengano conto anche dell’eventuale presenza di lavoratori stranieri coerentemente con gli obiettivi formativi fissati e nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione in materia di formazione su SSL. Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore. Interagisce e si interfaccia in sede di progettazione formativa con il responsabile della progettazione contribuendo alla strutturazione del corso”
Per i corsi relativi alle attrezzature vi è qualche leggera modifica “Le docenze con riferimento al modulo teorico tecnico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con conoscenza tecnica dell’attrezzatura.
Le docenze con riferimento al modulo pratico sono effettuate da docenti di cui al punto 2 della Parte I del presente accordo e con esperienza professionale pratica, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.”
Corsi per lavoratori, preposti, dirigenti (parte II punto 2) e datori di lavoro (parte II punto 3)
Ne avevamo già scritto in altro post:
I corsi per datori di lavoro sono una novità attesa. I datori di lavoro sono tenuti a frequentare 16 ore (più dei dirigenti e preposti, non si sa per quale motivo) con un programma molto simile al corso per dirigenti. Per questa tipologia di corso è consentita la modalità e-learning.
Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 (parte II punto 8)
Ci sono alcune modifiche interessanti che avevamo discusso in questo post:
Accordo Stato Regioni formazione sicurezza 2025: Cosa cambia nei corsi attrezzature
I nuovi corsi
L’accordo stato regioni del 2025 introduce nuove tipologie di corsi e attrezzature soggette ad abilitazione tramite corsi di formazione:
- Corso per Datore di lavoro (Parte II punto 3)
- Corso per gli addetti che operano negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Parte II punto 7)
- Corsi carro raccogli frutta CRF (Parte II punto 8.3.9)
- Corso carroponte (Parte II punto 8.3.11)
- Corso CMM caricatore movimentazione materiali (Parte II punto 8.3.10)
Ne abbiamo parlato qui
Accordo Stato Regioni formazione sicurezza 2025: i corsi nuovi
Corsi per Rspp/Aspp (parte II punto 5) e per Datori di lavoro Rspp (parte II punto 4)
Per quanto attiene ai corsi modulo A,B,C per Rspp/Aspp non vi sono modifiche di rilievo.
Invece vi sono modifiche importanti dei corsi per Datori di lavoro che assumono l’incarico di Rspp. Ne abbiamo discusso qui
Accordo Stato Regioni formazione sicurezza 2025:
quali sono le modifiche ai corsi per Rspp e Datori di lavoro Rspp?
Parte VI -controllo delle attività formative e monitoraggio dell’applicazione dell’accordo
Finora, a fronte di una situazione disastrosa del mercato dei corsi e relative attestazioni (attestati finti, sbagliati, erogati da soggetti privi di titoli, copiati ecc.) ben pochi sono stati i controlli e relative sanzioni, anche perché normativamente non era previsto nulla.
Nel nuovo accordo Stato Regioni del 2025 sono previsti dei controlli “Secondo l’art. 37 comma 2 lettera b-bis del d.lgs. n. 81/2008, gli Organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prevedono, nell’ambito della loro attività e delle proprie competenze, anche la pianificazione di controlli sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Con l’atto di cui al punto 1 parte I del presente accordo saranno altresì definiti le modalità di monitoraggio e controllo”.
Questo potrebbe comportare un controllo sia formale (conformità a quanto previsto nell’allegato dell’Accordo in termini di durata, contenuti minimi, modalità di erogazione (presenza/e-learning/blended), requisiti dei docenti, verifica dell’apprendimento;) che sostanziale (coerenza tra la formazione erogata e il contesto e la valutazione dei rischi).
Anche se teoricamente gli organi di vigilanza potranno esprimersi sulla qualità della formazione impartita in relazione al rischio specifico, e invalidare alcuni corsi fatti con tutte le conseguenze che ne derivano, ci crediamo poco e come spesso succede in Italia ci si limiterà agli aspetti burocratici formali a scapito della sostanza.
Maggiori oneri per tutti
E’ indubbio che il nuovo accordo tra lo Stato e le Regioni e provincie autonome comporterà un aumento di costi per tutti i soggetti coinvolti:
- per le aziende: ci sono nuovi corsi prima non previsti. Alcuni corsi come i preposti sono aumentati in termini di durata e frequenza. L’obbligo della verifica di apprendimento su tutti i corsi potrebbe portare a qualche “bocciatura” con la necessità di rifare qualche corso. I corsi di aggiornamento relativi alle attrezzature non si possono più fare teorici, ma solo pratici con rapporto 1:6 tra docente e allievi, questo rappresenta un notevole aumento di costo.
- per gli enti di formazione: necessità di aumentare gli oneri burocratici dovuti alla progettazione del “processo di formazione”, della realizzazione e mantenimento del fascicolo, della necessità di selezionare maggiormente i docenti qualificati.
- per gli organi di vigilanza: necessità di vigilare con maggior dettaglio sul rispetto dei requisiti formali e sostanziali del processo produttivo.
Sanzioni e responsabilità in caso di mancato aggiornamento
Non cambia nulla rispetto alla normativa attuale. La mancata formazione o aggiornamento può comportare l’applicazione di sanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente, con sanzione dell’arresto o dell’ammenda. Può comportare il decadimento dal ruolo di Rspp/Aspp o CSE/CSP o addetto alla conduzione di una attrezzatura pericolosa. In caso di infortuni mortali o gravi può comportare l’applicazione delle sanzioni di cui al D.lgs 231/01.
Scarica il testo dell’accordo Stato Regioni 2025 in ambito formazione sicurezza
Scarica la tabella di sintesi dei corsi
Scarica il testo dell’accordo Stato Regioni 2025 in ambito formazione sicurezza
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