Nuovi obblighi nei lavori stradali DI 4 03 2013
Con il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 che detta i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, gli indumenti ad alta visibilità di classe 1 non sono più ammessi.
Il decreto è entrato in vigore il 20 marzo 2014 e all’articolo 4 definisce le classi degli indumenti ad alta visibilità in riferimento alle categorie di strade in cui avviene il lavoro:
- strade di categoria A (autostrada), B (extraurbana principale), C (extraurbana secondaria), e D (urbana di scorrimento) indumenti ad alta visibilità di classe 3, o equivalente;
- strade di categoria E (urbana di quartiere) e F (locale o extraurbana non facente parte degli altri tipi di strade) ) indumenti ad alta visibilità di classe 2;
Inoltre tutte le aziende interessate devono dotare, ovviamente, i lavoratori dei corretti DPI formandoli ed addestrandoli al corretto utilizzo.
Questi obblighi non sono solo in capo alla aziende del comparto edile ma a tutte quelle che svolgono la propria attività lungo strade esponendo i propri lavoratori ai rischi dovuti al traffico veicolare.
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