Pubblicato il 29 Settembre 2022

il preposto ha l'obbligo di sospendere l'attività

Il preposto ha l’obbligo di sospendere l’attività degli appaltatori?

Il preposto ha l'obbligo di sospendere l'attività degli appaltatori? Nell'articolo esprimiamo la nostra idea e illustriamo i casi in cui questo principio deve venire applicato. 

La nuova formulazione dell’articolo 19 a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 215/2021 impone ai preposti in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Questo vale per i sottoposti diretti dei preposti. Ma vale in generale e anche per gli appaltatori?

Spesso ci sentiamo chiedere se i preposti, rilevate delle non conformità comportamentali, hanno l’obbligo di sospendere anche l’attività degli appaltatori. Nell'articolo esprimiamo la nostra opinione.

La gestione dei rischi da interferenza è in carico al committente con la collaborazione dell’appaltatore ed è gestita mediante il DUVRI e le attività di scambio informazioni e coordinamento.

La responsabilità di gestione dei rischi propri di un appaltatore è in carico alla struttura organizzativa (datore di lavoro/dirigenti/preposti) tramite il documento di valutazione dei rischi ed eventuale POS quando obbligatorio.

La situazione ottimale è quella di ridurre al minimo i rischi da interferenza compartimentando l’area gestita (e di responsabilità) dell’appaltatore rispetto alle aree coordinate dal committente.

In questi casi la gestione dei comportamenti a rischio dei lavoratori dell’appaltatore e la decisione di interrompere l’attività è in carico ai preposti dell’appaltatore.

Il preposto ha l'obbligo di sospendere l'attività degli appaltatori

Nel caso in cui un preposto del committente rilevi un comportamento a rischio di un lavoratore dell’appaltatore come si deve comportare?

Nel caso di rischi minori può contattare il preposto dell’appaltatore per informarlo di quanto rilevato e lasciare che se ne occupi.

Se invece i comportamenti a rischio possono portare ad infortunio mortale immediato (lavori in quota, spazi confinati, lavori a caldo, zero energy, lavori sotto tensione ecc), dal nostro punto di vista la situazione cambia. Queste situazioni in gergo vengono chiamate SIF (Severe Injuries and Fatalities) o Life Saving Rules.

È necessario intervenire: il preposto del committente deve far sospendere immediatamente l’attività e poi contattare un capo gerarchico del lavoratore in questione.

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