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Il preposto ha l’obbligo di sospendere l’attività degli appaltatori?

Il preposto ha l’obbligo di sospendere l’attività degli appaltatori? Nell’articolo esprimiamo la nostra idea e illustriamo i casi in cui questo principio deve venire applicato. 

La nuova formulazione dell’articolo 19 a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 215/2021 impone ai preposti in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Questo vale per i sottoposti diretti dei preposti. Ma vale in generale e anche per gli appaltatori?

Spesso ci sentiamo chiedere se i preposti, rilevate delle non conformità comportamentali, hanno l’obbligo di sospendere anche l’attività degli appaltatori. Nell’articolo esprimiamo la nostra opinione.

La gestione dei rischi da interferenza è in carico al committente con la collaborazione dell’appaltatore ed è gestita mediante il DUVRI e le attività di scambio informazioni e coordinamento.

La responsabilità di gestione dei rischi propri di un appaltatore è in carico alla struttura organizzativa (datore di lavoro/dirigenti/preposti) tramite il documento di valutazione dei rischi ed eventuale POS quando obbligatorio.

La situazione ottimale è quella di ridurre al minimo i rischi da interferenza compartimentando l’area gestita (e di responsabilità) dell’appaltatore rispetto alle aree coordinate dal committente.

In questi casi la gestione dei comportamenti a rischio dei lavoratori dell’appaltatore e la decisione di interrompere l’attività è in carico ai preposti dell’appaltatore.

Il preposto ha l'obbligo di sospendere l'attività degli appaltatori

Nel caso in cui un preposto del committente rilevi un comportamento a rischio di un lavoratore dell’appaltatore come si deve comportare?

Nel caso di rischi minori può contattare il preposto dell’appaltatore per informarlo di quanto rilevato e lasciare che se ne occupi.

Se invece i comportamenti a rischio possono portare ad infortunio mortale immediato (lavori in quota, spazi confinati, lavori a caldo, zero energy, lavori sotto tensione ecc), dal nostro punto di vista la situazione cambia. Queste situazioni in gergo vengono chiamate SIF (Severe Injuries and Fatalities) o Life Saving Rules.

È necessario intervenire: il preposto del committente deve far sospendere immediatamente l’attività e poi contattare un capo gerarchico del lavoratore in questione.

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