Pubblicato il 20 Maggio 2022

Formazione sicurezza sul lavoro in presenza e FAD equivalgono

Equiparazione tra formazione in aula e video conferenza: ecco cosa dice la legge

In attesa che la conferenza Stato Regioni sistemi entro il 30 Giugno 2022 i sei accordi relativi alla formazione, fondendoli in uno, armonizzandoli tra loro, e dopo che la legge 215/2021 ha modificato l’aggiornamento della formazione dei preposti (periodicità biennale in presenza), finalmente un intervento che stabilisce che la formazione sicurezza sul lavoro in presenza e FAD equivalgono.

La Legge 52 del 19 Maggio 2022 fa definitivamente chiarezza sull’equipollenza di formazione in video conferenza e formazione in aula in ambito salute e sicurezza sul lavoro.

Diciamo che ce lo aspettavamo.

Dopo 2 anni di incontri tra capi di Stato, assemblee societarie e condominiali, corsi Universitari e scolastici di tutti i tipi, riunioni di lavoro o incontri tra amici, erogati con questa modalità, non poteva che essere così.

Il mondo è andato in videoconferenza. Ora il parlamento ne prende atto.

Nel 2020 non eravamo pronti alla video conferenza, ma lo siamo diventati in pochissimo tempo. Abbiamo imparato rapidamente a utilizzare tutte le piattaforme che nel frattempo hanno aumentato le loro funzioni.

I docenti hanno appreso come essere più efficaci a distanza con tecniche non sperimentate prima.

Sicuramente la presenza è altra cosa, ma la video conferenza sincrona ha innegabili vantaggi di risparmio costi di spostamento e vantaggi ambientali.

Equiparazione tra Formazione In Aula e Video Conferenza: Articolo 9 Bis del D.L. 24/03/2022 (Disciplina Della Formazione Obbligatoria in Materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro)

L’articolo 9 bis del DL 24/03/2022 parla di disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, ovvero di tutte quelle misure che sono state adottate nel tempo per contrastare la pandemia. Tra queste ci sono anche le disposizioni relative alla “Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro”

L'articolo 9 bis della Legge 52 del 19 Maggio 2022 parla di disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, ovvero di tutte quelle misure che sono state adottate nel tempo per contrastare la pandemia. Tra queste ci sono anche le disposizioni relative alla “Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro”

In attesa dell’Accordo Stato Regioni che definirà la durata, i contenuti minimi e la modalità della formazione obbligatoria è stato deciso che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia in presenza che a distanza. A fare eccezione ci sono le attività formative per le quali sono previsti, dalla legge o da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, un addestramento o una prova pratica che deve essere svolta obbligatoriamente in presenza.

equiparazione video conferenza

Come funzionano i corsi in video conferenza

Una lezione in videoconferenza si può definire tale quando i partecipanti si trovano in due sedi fisiche diverse ma, attraverso sistemi tecnologici, sono in grado di vedere e sentire gli stessi contenuti.

Questo sistema, essendo in modalità sincrona, permette inoltre ai discenti di partecipare, porre o rispondere a domande, sostenere test e molto altro ancora.

I corsi in videoconferenza sono molto vantaggiosi perché consentono sia al relatore che ai discenti di risparmiare su tempo e costi di spostamento.

La formazione obbligatoria relativa alla salute e sicurezza sul lavoro può essere svolta in modalità e-learning?

Ancora una volta la risposta è sì, tuttavia non saltiamo subito alle conclusioni ma vediamo le premesse.

L’e-learning non prevede la presenza sincrona di più persone nella stessa “stanza” virtuale, rispetto alla modalità in videoconferenza siamo di fronte a un tipo di comunicazione univoca.

I corsi in e-learning previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 2011 sono i seguenti:

  • formazione generale per i Lavoratori;
  • formazione dei Preposti (punti da 1 a 5);
  • formazione dei Dirigenti
  • la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
  • i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
  • progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

Nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 vengono ampliati i corsi ammessi in e-learning:

  • i corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP;
  • la formazione di base per RSPP e ASPP (Modulo A dei 3 previsti: A, B, C);
  • la formazione generale per i Lavoratori;
  • la formazione specifica per i Lavoratori (in attività a basso rischio);
  • la formazione dei Preposti (punti da 1 a 5 di 8 complessivi del corso);
  • la formazione dei Dirigenti;
  • la formazione dei Datori di lavoro (modulo 1 e 2 di 4 previsti);
  • i corsi di aggiornamento (tutte le figure);
  • progetti formativi sperimentali regionali (formazione specifica dei Lavoratori e dei Preposti).

La presenza sincrona di partecipanti e docente non è specificata purché vengano adottati strumenti di feedback e vengano memorizzati i tempi di fruizione (ore di collegamento) al fine di dare la prova che l’intero percorso sia stato realizzato. L’Accordo Stato Regioni 7.7.2016 allegato 2 in merito dice che la durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma E-learning.

Riferimenti

-Legge 52 del 19 Maggio 2022

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