formazione sicurezza datori lavoro RSPP
Commento a cura ing. Riccardo Borghetto –Amministratore Unico Lisa servizi
Tra i tanti tasselli che mancano per completare il corpus normativo del Testo Unico sicurezza (vi veda a tal proposito la nostra analisi sui decreti mancanti a questo link), forse il più importante, quello relativo ai corsi di formazione, è prossimo all’approvazione.
Tecnicamente la formazione per la sicurezza dei lavoratori è materia di competenza concorrente sia dello Stato che delle Regioni per cui tale tassello, come altri in questa materia, avrà la forma dell’accordo in Conferenza tra lo Stato le Regioni e le Provincie autonome.
Sono circa 2 anni che circolano delle bozze.
Ora siamo molto prossimi all’approvazione per cui proviamo a fare una analisi consci che qualche piccola differenza con la versione definitiva ci potrebbe essere.
L’accordo definisce gli obblighi di formazione e aggiornamento a carico di :
-datori di lavoro che assumono direttamente l’incarico di RSPP (art 34)
-lavoratori
-preposti
-dirigenti
L’accordo non tratta l’informazione (art 36), l’addestramento all’uso di specifiche macchine e attrezzature.
DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO L’INCARICO RSPP (art. 34 Testo Unico Sicurezza)
I datori di lavoro rspp sono quelli che anziché nominare un dipendente o consulente esterno, svolgono direttamente, nei casi consentiti, l’incarico RSPP.
Prima dell’accordo era sufficiente per i datori di lavoro rspp frequentare un corso da 16 ore conforme al DM 16/1/97. I corsi erano indifferenziati per tutti i Datori di Lavoro di qualunque attività.
Ora invece il percorso formativo viene differenziato a seconda del rischio delle attività (vedi allegato I) e prevede una durata in ore da 16 a 48.
Viene specificato che “Durata e contenuti ..sono da considerarsi minimi”, lasciando libertà ai soggetti formatori di organizzare corsi di maggiore durata.
Viene consentito l’uso della modalità E-Learning in alcune parti purchè in conformità ai requisiti dell’Allegato I.
Diversamente dal passato in cui sostanzialmente chiunque poteva erogare corsi per Datori di Lavoro RSPP a scapito della qualità della formazione, ora vengono individuati in modo univoco i seguenti soggetti formatori sia per la formazione che per l’aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione
professionale; le Regioni e le Province autonome possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati.
In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale
professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) l’Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
c) l’INAIL;
d) il Corpo nazionale (o provinciale) dei vigili del fuoco;
e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
h) gli enti bilaterali, e gli organismi paritetici;
i) i fondi interprofessionali di settore;
j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.
Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti
formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere accreditati.
NOTA:
Per evitare ogni problema legato all’accreditamento delle associazioni sindacali e datoriali è stata inserita la seguente nota :”Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta emanazione.”
Per quanto attiene ai REQUISITI DEI DOCENTI dalle informazioni in nostro possesso non siamo vicini alla soluzione. Ricordiamo che la CIIP (La consulta Italiana per la Prevenzione) è stata oggetto su questo tema di audizione in Senato presso la commissione presieduta dal Senatore Tofani. In questa audizione è stata presentata una proposta tecnica CIIP sui requisiti del formatore per la salute e sicurezza.
In attesa di decisioni definitive in materia si è deciso “i corsi devono essere tenuti da docenti
che possono dimostrare di possedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate in ciascun
modulo relativo al percorso formativo indicato al punto 5, una esperienza almeno triennale di
docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
maturata nei settori pubblici o privati.
Sembra quindi che non sia sufficiente genericamente avere una esperienza triennale generica, ma specifica di ogni modulo relativo al percorso formativo.
I requisiti organizzativi dei corsi sono standard. I requisiti sono:
a) ci deve essere un responsabile del progetto formativo, che può essere anche il docente;
b) numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che può
essere anche il docente;
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
Poco cambia anche per la metodologia di insegnamento e apprendimento. Si suggerisce di adottare metodologie interattive con esercitazioni in aula e relative discussioni, lavori di gruppo, simulazioni ecc.
Interessante la possibilità di utilizzare nei corsi metodologia e-Learning e linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
L’e-learning può essere utilizzato per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO 2
(GESTIONALE) e per l’aggiornamento.
DURATA DEI CORSI
Abbiamo già anticipato che sono previsti tre livelli di rischio dell’attività cui corrispondono 3 tipi di corsi:
BASSO 16 ore
MEDIO 32 ore
ALTO 48 ore
La classificazione del livello di rischio si trova nell’allegato I.
I moduli sono i seguenti:
MODULO 1. NORMATIVO – giuridico (anche e-learning)
• il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
• la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
• la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche
prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i. ;
• il sistema istituzionale della prevenzione;
• i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi,
responsabilità;
• sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO 2. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza (anche e-learning)
• I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
• la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
• la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
• il documento di valutazione dei rischi (contenuti specificità e metodologie);
• modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
• gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
• il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
• la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
• l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
MODULO 3. TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi
• i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
• il rischio da stress lavoro-correlato;
• rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
• i dispositivi di protezione individuale;
• la sorveglianza sanitaria;
MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori
• l’informazione, la formazione e l’addestramento;
• le tecniche di comunicazione;
• il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
• la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
• natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza.
Riteniamo che i moduli 1,2,4 possano essere uguali per tutti i settori e di 4 ore ciascuno.
Il modulo 3 invece facendo riferimento ai rischi specifici del settore di attività potrà avere lunghezze diverse, dalle 4 ore per il rischio basso alle 36 per l’alto rischio.
L’accordo si sofferma sulle modalità di verifica dell’apprendimento e delle attività per il rilascio degli attestati dei corsi.
Viene ribadito il concetto che vi è l’obbligo di verifica dell’apprendimento e che gli attestati devono prevedere:
•Denominazione del soggetto formatore
•Normativa di riferimento
•Dati anagrafici del corsista
•Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo
monte ore frequentato o Periodo di svolgimento del corso o Firma del soggetto che rilascia
l’attestato, il quale può essere anche il docente.
AGGIORNAMENTO
I corsi di aggiornamento hanno periodicità quinquennale (a decorrere dalla data di pubblicazione dell’ Accordo), con durata in funzione ai tre livelli di rischio:
BASSO 8 ore
MEDIO 12 ore
ALTO 16 ore
Interessante notare che chi ha già frequentato corsi da 16 ore conformi al D.M. 16/1/1997 (purchè documentati da attestati corretti) sono esonerati dai corsi, ma dovranno aggiornarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente Accordo.
Si devono aggiornare immediatamente anche i Datori di Lavoro che si sono nominati RSPP prima del 31/12/1996 in base all’art 95 del D.lgs 626/94 e che di fatto non hanno mai fatto corsi.
Ovviamente i datori di lavoro in possesso dei requisiti di RSPP di cui all’art 32 non sono tenuti a frequentare i corsi indicati precedentemente purchè vi si sia corrispondenza tra i settori ATECO.
Molto interessante è la definizione di quando deve essere fatta la formazione in relazione all’apertura di nuove attività. Viene specificato che “in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di RSPP deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.”
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Viene stabilito in fase di prima applicazione che i corsi citati non sono obbligatori per i Datori di lavoro che abbiano frequentato al massimo entro 6 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, realizzati in conformità all’articolo 3 del D.M. 16/01/97 per quanto riguarda durata e contenuti.