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Pubblicato il 28 Marzo, 2019

D.lgs. 17 2010 direttiva macchine 2006/42/CE

Firmato dal Presidente Napolitano, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri n.79 il 22 Gennaio 2010, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Il decreto in questione è il D.Lgs. n. 17 2010 ( “Attuazione della direttiva macchine 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori).  

Scarica il D.Lgs. 17 del 27 Gennaio 2010

Il Decreto riprende il testo della Direttiva macchine aggiungendo un articolo dedicato alle sanzioni. Le novità principali introdotte :

D.lgs. 17 2010 direttiva macchine 2006/42/CE

QUASI MACCHINE

Le “quasi-macchine” risultano essere gli “insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina;  Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal decreto”. (Art. 2 comma 2g del D.Lgs. 17/2010)

Subiscono, come le macchine, una sorveglianza del mercato (art. 6).

Anche per le quasi-macchine sono stabilite procedure di valutazione della conformità, da parte del fabbricante o suo mandatario, prima dell’immissione sul mercato. Devono essere redatte “le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all’incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale” (art.10 comma 2).

SANZIONI DIRETTIVA MACCHINE (art.15 del D.Lgs 27/1/2010 n.17)

“Salvo che il fatto non costituisca reato”, quali la frode in commercio, la truffa, ecc. il D.Lgs. 17/2010 prevede le seguenti sanzioni:

–         fino a 24.000 euro al “fabbricante o suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non conformi” ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di tutela della Salute (allegato I) ed a “chiunque apporta modifiche ad apparecchiature dotate della prescritta marcatura CE che comportano la non conformità ai medesimi requisiti”;

–         fino a 18.000 euro per il fabbricante di quasi-macchine che non si accerta che sia preparatala documentazione tecnica pertinente, le istruzioni per l’assemblaggio, la dichiarazione di incorporazione;

–         fino a 12.000 euro per l’omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante è tenuto ad esibire;

–         fino a 12.000 euro per il fabbricante che “immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine che, seppur conformi ai RES sono sprovviste della dichiarazione di conformità”;

–         fino a 6.000 euro per “chi appone marcature […]  che possono indurre in errore” e per chi promuove pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto”.

Il comma 7 dell’articolo 15 introduce una variabilità della sanzione direttamente proporzionale al fatturato connesso alle macchine o quasi macchine per le quali la violazione è accertata (fino ad un max di 150.000 euro).

VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’ DELLE MACCHINE

A seconda della pericolosità delle macchine cambia la procedura di valutazione della conformità. Se la macchina non è contemplata dall’allegato IV del Decreto o se la macchina, pur essendo contemplata, è fabbricata conformemente a norme armonizzate nella misura in cui tali norme coprono tutti i requisiti di sicurezza, è sufficiente un’autodichiarazione del fabbricante. Se la macchina è contemplata nell’allegato IV e non rispetta norme armonizzate è necessario che il fabbricante segua o la procedura di esame per la certificazione CE del tipo (all. IX) o la procedura di garanzia qualità totale (all. X).

link utili:

 

Scarica la Direttiva macchine 2006/42/CE

Scarica la guida al confronto ISPESL fra Direttiva Macchine 2006/42/CE e Direttiva 98/37/CE

 

 

 

 

 

 

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